Il verbale redatto dall’Inps dopo l’accertamento di una condizione di invalidità deve contenere tutta una serie di informazioni ben precise. La minima svista può costare molto caro.
Per chi si trova a fare i conti con una condizione di invalidità e non autosufficienza, a seguito di una malattia o di un incidente o semplicemente per motivi di età, la Legge 104 può essere una vera e propria àncora di salvezza. La procedura è normata in modo ben preciso e si conclude, almeno temporaneamente, con il rilascio di un verbale redatto e sottoscritto da un’apposita commissione.
Si tratta di un documento fondamentale che funge da vero e proprio lasciapassare per l’accesso a tutta una serie di servizi e agevolazioni (fiscali e non solo). Ma a patto che non contenga errori, inesattezze e omissioni. Diversamente le conseguenze per il titolare possono essere molto spiacevoli.
Il problema potrebbe riguardare soprattutto chi ha un verbale pre-2012: in questo caso, potrebbe risultare mancante tutta una serie di diciture di legge. Il verbale si può a quel punto modificare? Sì, certo, ma solo sottoponendosi a nuova visita di accertamento. Vale anche per chi è affetto da handicap in situazione di gravità (Legge 104, articolo 3, comma 3): se il verbale non esplicita le agevolazioni fiscali a cui si ha diritto, il titolare potrebbe riscontrare serie difficoltà nell’usufruirne. Vediamo allora se e come chiedere all’Inps di apportare le necessarie integrazioni al verbale di cui si è già in possesso.
La normative di riferimento è il Decreto 5 del 2012, dove si prevede, all’articolo 4, che le commissioni mediche indichino nei loro verbali di invalidità, handicap e disabilità se la persona è affetta da una delle condizioni per i benefici fiscali (e non solo) del caso.
Nel caso di un verbale antecedente il 2012, invece, è probabile che le apposite diciture di legge non siano riportate. In questo caso, non è possibile apportare modifiche a un verbale esistente: occorre sottoporsi a nuova visita di accertamento davanti alla commissione medica Inps.
Il punto è che i verbali sono atti pubblici correggibili solo con ricorso, autotutela o modificabili con aggravamento. In tutti gli altri casi, non è previsto che le commissioni d’invalidità, handicap e disabilità rilascino dei certificati correttivi o integrativi, da sottoporre poi all’Agenzia delle Entrate per gli usi consentiti dalla legge.
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