Chi è il titolare effettivo, come individuarlo nelle persone giuridiche, nelle imprese e nel Trust, e assicurati di stare al passo con le normative vigenti.
In questo post del blog, esploreremo come individuare il Titolare effettivo, analizzando le indicazioni fornite da Unioncamere e i requisiti previsti dalla normativa vigente. Una guida utile e completa per tutte le imprese e le persone giuridiche private che vogliono essere sempre conformi alle regole.
Il Titolare effettivo rappresenta una figura di fondamentale importanza nell’ambito delle imprese e delle persone giuridiche private, ma individuarlo non è sempre facile. Unioncamere fornisce precise istruzioni al riguardo, che possono essere di grande aiuto per identificare correttamente il Titolare effettivo. ICome individuare il titolare effettivo: la guida completa
Il Decreto MIMIT emesso il 29 settembre è stato ufficialmente reso operativo con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n 236 del 9 ottobre, stabilendo definitivamente il Registro dei proprietari effettivi.
Pertanto, entro sessanta giorni dalla data del 9 ottobre, ovvero non oltre l’8 dicembre, deve essere effettuata la comunicazione dei dati. Il termine, in considerazione del fatto che l’8 dicembre è un giorno festivo, viene prorogato fino all’11 dicembre 2023.
Si possono consultare le linee guida di Unionecamere, in relazione alla legislazione vigente, per identificare correttamente il proprietario effettivo.
Per una completa comprensione della normativa e ulteriori dettagli, si può fare riferimento alla sezione “Proprietario effettivo: comunicazione dati entro l’11 dicembre”.
Titolare effettivo: come identificarlo nelle imprese con personalità giuridica
La legge specifica e fornisce chiarezza sui criteri per stabilire chi sia il vero proprietario di un’azienda con personalità giuridica.
Per queste aziende, come indicato dal Decreto (art. 1 comma 2 lettura o), il vero proprietario è “…la/o le persona/e fisica/e a cui si può ascrivere la proprietà diretta o indiretta secondo l’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio”.
L’articolo 20 del decreto antiriciclaggio specifica:
(comma 2): “Se il cliente è una società di capitali:
a) si considera una indicazione di proprietà diretta una partecipazione oltre il 25 percento del capitale del cliente, detenuto da un individuo;
b) si considera una indicazione di proprietà indiretta una percentuale di partecipazioni oltre il 25 percento del capitale del cliente, detenuto tramite società controllate, fiduciarie o tramite una terza parte”.
(comma 3): “Nei casi in cui l’analisi della struttura proprietaria non permette di determinare chiaramente la/le persona/e fisica/e a cui si può attribuire la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il vero proprietario corrisponde alla/alle persona/e fisica/e che, alla fine, hanno il controllo di tale entità a causa:
a) del controllo della maggioranza dei voti che possono essere esercitati in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’insistenza di particolari accordi contrattuali che permettono di esercitare un’influenza dominante”.
(comma 5): “Se l’applicazione dei criteri precedenti non permette di identificare inequivocabilmente uno o più proprietari effettivi, il proprietario effettivo coincide con la/le persona/e fisica/e detentrici, in base ai rispettivi sistemi organizzativi o statutari, dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’azienda o del cliente da comunque diverso dalla persona fisica”.
I criteri indicati nei commi 2 e 3 devono essere usati “scalare” secondo l’art. 20 (commi 2 e 3) del decreto antiriciclaggio.
Nel caso in cui questi criteri non permettano di identificare il vero proprietario, il criterio residuale descritto nel comma 5 deve essere utilizzato.
L’implementazione di questi criteri assicura, quindi, l’identificazione di almeno un vero proprietario per ogni azienda con personalità giuridica soggetta all’obbligo di comunicazione.
Titolare effettivo: come identificarlo nelle persone giuridiche private
Per determinare il detentore effettivo per le entità giuridiche private, il Decreto specifica i criteri da seguire, delineando alcune linee guida. Secondo l’art. 1 comma 2 lett. p) del Decreto, per le entità giuridiche private, il detentore effettivo viene determinato in base a “…soggetti evidenziati dall’articolo 20, comma 4, del decreto contro il riciclaggio di denaro…”.
Questa regolamentazione stabilisce:
“Nel caso in cui il cliente è un’entità giuridica privata, come definito dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361, sono identificati complessivamente, come detentori effettivi:
a) I fondatori, se ancora viventi;
b) I beneficiari, se identificati o facilmente individuabili;
c) I detentori di poteri legali di rappresentanza, direzione e amministrazione.”
Quindi, in questa situazione, l’identificazione del proprietario effettivo si basa su un approccio ‘cumulativo’: i fondatori, i beneficiari e i detentori di poteri legali di rappresentanza, direzione e amministrazione sono tutti identificati come detentori effettivi dell’entità giuridica privata e tali informazioni devono essere fornite all’ufficio del registro delle imprese.
Titolare effettivo: come identificarlo nel TRUST
Per determinare il titolare effettivo di un trust o di un organismo giuridico simile, si fa riferimento all’articolo 1 comma 2 lett. q) del Decreto, che si rinvia all’articolo 22, comma 5, primo periodo del decreto antiriciclaggio.
Secondo tale disposizione, le informazioni relative alla vera proprietà comprendono informazioni riguardanti l’identità dell’istitutore o degli istitutori, del trustee o fiduciario, del custode o dei custodi, o di qualsiasi altra persona che agisce per conto del trustee, dei beneficiari o classi di beneficiari, e qualsiasi altra persona fisica che detiene il controllo finale sui beni depositati nel trust o nell’organismo giuridico simile, tramite proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.
Se il trustee e l’istitutore (o settlor) coesistono con altri soggetti tra quelli sopraelencati, tutti devono essere segnalati come veri titolari del trust per essere registrati nella ‘sezione speciale’ del registro delle imprese.
Il ‘mandato fiduciario’ viene riconosciuto come organismo giuridico simile al trust poiché genera effetti giuridici equiparabili a quelli di un trust esplicito. I trust e gli organismi affini, compilando il modello digitale TE, sono registrati nella sezione speciale e contemporaneamente comunicano l’identità del titolare effettivo.
Il DM 12 aprile 2023, che ha approvato il modello digitale TE per comunicare i veri proprietari, ha escluso i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie dalla necessità di dichiarare il possesso effettivo. Tale comunicazione deve essere inviata dalle società fiduciarie all’ufficio del registro delle imprese nel quale queste hanno la loro sede principale.
Per i mandati fiduciari, il fiduciario non può essere indicato come titolare effettivo, ma devono essere obbligatoriamente indicati il costituente e il beneficiario. Si prevede il deposito di una procedura differente per ogni mandato fiduciario stipulato da ogni società fiduciaria.
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