Riguardo al Superbonus continuano gli aggiornamenti dei costi e non si smette di discutere di prezzi più o meno congrui degli interventi.
Al di là dei tempi, sempre dilatati, dei cantieri legati al Superbonus, ci si chiede spesso in che modo si possa effettuare la necessaria verifica di congruità delle spese sostenute. Il problema è ancora urgente. Anche perché non è facile capire a quale data fare riferimento per la scelta del prezzario cui orientarsi. La questione della congruità delle spese ammesse al Superbonus è dunque un tema su cui si è espressa di recente anche l’Agenzia delle Entrate.
Se i prezzi del Superbonus non sono giudicati congrui, l’agevolazione potrebbe decadere? Con l’interpello 1/2024 l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente spiegato che i prezzari da prendere a riferimento nell’asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati devono essere quelli vigenti al momento del pagamento.
L’asseverazione non è altro che un documento rilasciato da un professionista o da società specializzata che certifica il possesso di determinati requisiti utili per poter accedere a delle detrazioni. E l’asseverazione di congruità sui costi ammissibili per beneficiare del Superbonus è obbligatoria per legge.
Secondo quanto ricordato dall’Agenzia delle Entrate, tale attestazione deve nascere da parametri noti al momento del sostenimento della spesa. Per questo bisogna utilizzare il listino prezzi vigente al momento in cui si è chiamati a pagare.
L’asseverazione è però rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento (SAL) sulla base dei prezzari definiti da Regioni o decreti ministeriali. Ciononostante la valutazione deve riferirsi al momento dell’esecuzione degli interventi e del relativo pagamento.
Prezzi giudicati non congrui per il Superbonus: cosa succede
Senza congruità non c’è più agevolazione fiscale. Questo è l’andazzo già del 2022. Dunque è sempre necessario presentare il visto di conformità e l’attestazione di congruità prezzi, e lo si deve fare anche nel caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. E non solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura.
Quando i lavori non si basano su listino specifico al momento del contratto di appalto, la verifica della congruità deve essere fatta al momento del sostenimento delle spese. Come? Utilizzando il prezzario vigente a quella specifica data, pure sfruttando prezzari alternativi in mancanza di quelli specifici.
Per ottenere l’asseverazione di congruità, il criterio suggerito dall’Agenzia delle Entrate resta vigente anche nel caso in cui, in un momento successivo, la Regione possa aver aggiornato i prezzari includendo le voci mancanti o non chiare al momento dei lavori. Per le persone fisiche le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento, e in caso di sconto in fattura (un’ipotesi che non è più prevista per i nuovi lavori) si deve far riferimento alla data di emissione della fattura da parte dei fornitori.
La regola è dunque chiara: la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione, deve quindi sempre essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data. Intanto è stato reso noto che al 31 dicembre 2023 gli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus al 110% hanno superato i 100 miliardi di euro (raggiungendo quota 102,68 miliardi).