Dal 1 gennaio 2024 scendono gli interessi legali, che toccheranno il 2,50%. Ecco tutte le novità, come spiegate dalla Gazzetta Ufficiale.
La Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023 ha pubblicato, tra le altre cose, il D.M. 29 novembre 2023. Con questo il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito la misura del saggio di interesse legale relativo all’anno 2023. Questo decreto è stato emanato considerando il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con una durata non oltre i 12 mesi, considerando anche il tasso d’inflazione annuo registrato.
Per chi non lo sapesse, gli interessi legali sono quelli riconosciuti per legge ogni anno, e sono quelli che si applicano su contratti con obbligazione finanziaria che non indicano un tasso d’interesse. Questo nasce dalla natura fruttifera del denaro. Gli interessi legali intervengono anche nei casi in cui i contratti bancari pongono interessi oltre le soglie di usura, nei quali casi verranno invece applicati gli interessi legali attualmente in atto. Questi vengono decisi all’inizio dell’anno, come indicato nel caso di oggi, che spiega il tasso applicato dal 1 gennaio 2024.
Come anticipato, la misura del saggio degli interessi legati è ora fissata al 2,50% con decorrenza dal 1 gennaio 2024. Secondo l’art. 1284 c.c., il saggio degli interessi legali va determinato in misura pari al 5% in ragione d’anno. Questo può essere modificato annualmente dal MEF, che dovrà pubblicare il proprio decreto in Gazzetta Ufficiale non più tardi del 15 dicembre dell’anno precedente a quello indicato dal saggio. Questa modifica si basa sul rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata di massimo 12 mesi. Va anche tenuto conto del tasso di inflazione registrato durante il corso dell’anno. Se entro il 15 dicembre non c’è nessun intervento sulla misura del saggio da parte del MEF, questo rimarrà invariato per l’anno a seguire.
Come accennato prima, gli interessi che superano le misure legali devono essere determinati per iscritto. In caso di mancanza di accordo, verranno usati gli interessi legali determinati per l’anno corrente. In caso di domanda giudiziale se le parti non hanno determinato la misura degli interessi, il saggio degli interessi legali equivale a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Lo stesso caso si applica in caso di procedimento arbitrale. La nuova misura del 2,5% entrerà in vigore con l’arrivo dell’anno nuovo, contro il 5% attuale.
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