La Legge di Bilancio ha introdotto la facoltà di regolarizzare le violazioni che hanno ad oggetto tributi, ottenendo uno sconto sulle sanzioni.
È possibile ridurre le sanzioni relative ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate attraverso il cd. ravvedimento speciale.
In particolare, i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione versando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni stabilite dalla legge, in aggiunta all’imposta e ai relativi interessi. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in 8 rate trimestrali di eguale importo, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno. Per esempio, se l’imposta dovuta più elevata è pari a 10 mila euro, per l’anno 2021, la sanzione sarà pari al 90% (quindi a 9 mila euro). Con la riduzione a 1/18, il debitore dovrà pagare 500 euro.
La regolarizzazione agevolata non è, tuttavia, sempre consentita. È possibile richiederla solo se le violazioni non sono state oggetto di contestazione tramite un atto di liquidazione, accertamento o recupero e di irrogazione delle sanzioni.
Ravvedimento speciale: cosa succede se non si paga una rata?
Il mancato o insufficiente pagamento, anche solo in parte, di una rata successiva alla prima, entro la scadenza fissata per il saldo della rata seguente, determina una serie di spiacevoli conseguenze. Nel dettaglio:
- la perdita della facoltà di beneficiare della rateizzazione;
- l’iscrizione a ruolo delle cifre ancora dovute;
- l’applicazione di una sanzione pari al 30% della somma residuale dell’imposta dovuta;
- l’applicazione degli interessi del 4%, decorrenti dal 31 marzo;
- la notifica, entro il 31 dicembre del terzo anno seguente a quello di decadenza dalla rateizzazione, di una cartella di pagamento legata al recupero degli importi dovuti.
La normativa stabilisce che la sanzione è ridotta a 1/18 del minimo edittale indipendentemente dall’anno a cui si riferisce. Per le sanzioni che hanno ad oggetto il pagamento dell’IVA, la mancata fatturazione di alcune attività produce il calcolo doppio della sanzione, cioè in relazione sia a ogni fattura omessa sia alla Dichiarazione dei Redditi errata.
Il ravvedimento speciale è, tuttavia, inammissibile nel caso di omessi e tardivi versamenti e per il quadro RW, ma è consentito:
- per chi possiede redditi esteri e altre tipologie di redditi, come quelli derivanti da terreni, fabbricati, lavoro dipendente e autonomo, da attività di impresa, da capitale;
- per le deduzioni dal reddito e le detrazioni di imposta;
- per le irregolarità riguardanti il Modello 770.
Per la determinazione delle sanzioni, non trova applicazione il cumulo giuridico; di conseguenza, tutte le singole violazioni sono considerate per il calcolo della sanzione.