Tutte le informazioni sulla Rottamazione quater: il calendario dei pagamenti, come fare domanda e la proroga di termini e scadenze per gli alluvionati.
Il prossimo 30 settembre rappresenta la data limite per gli alluvionati che desiderano aderire alla Rottamazione quater e per ricevere dalla Riscossione il prospetto dei pagamenti, per coloro che hanno già aderito.
Per coloro che non sono ancora a conoscenza dei dettagli, riassumiamo brevemente cosa significa aderire alla “Rottamazione-quater” per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Grazie a questa opportunità, i contribuenti potranno versare solo l’importo del debito residuo, senza dover corrispondere le sanzioni, gli interessi (compresi quelli di mora) e l’aggio. Inoltre, le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi e dell’aggio.
Per quanto riguarda le scadenze, vogliamo ricordare che il termine nazionale per aderire alla Rottamazione quater delle cartelle è scaduto il 30 giugno.
Rottamazione quater 2023: persone colpite dalle alluvioni e calendario dei pagamenti
Per coloro che, al 1° maggio 2023, erano residenti o avevano la sede legale o operativa nelle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, elencate nell’Allegato 1 del decreto Alluvione, i termini e le scadenze per la Definizione agevolata saranno prorogati di 3 mesi.
Di conseguenza, la richiesta di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023, mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la Comunicazione delle somme dovute per completare la “rottamazione” entro il 31 dicembre 2023.
Anche i termini per il pagamento delle rate saranno posticipati di tre mesi.
Oltre alla proroga della Definizione agevolata, il decreto Alluvione prevede altre misure relative alla riscossione.
In particolare, per le persone interessate dal provvedimento, l’attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione sarà sospesa fino al 31 agosto prossimo.
Restano inoltre sospesi i termini per i pagamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito con scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.
Saranno altresì sospesi i pagamenti delle rate in scadenza durante il periodo di sospensione, che derivano da piani di rateizzazione in corso al 1° maggio 2023 o sono relativi alle somme dovute per la Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie UE”).
Calendario dei pagamenti per la Rottamazione quater 2023
Entro il 30 settembre 2023 (o entro il 31 dicembre per i soggetti nei territori specificati nell’allegato 1 del DL n. 61/2023), l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la Comunicazione delle somme dovute ai contribuenti. Questo documento fornirà le seguenti informazioni in modo chiaro:
- Accettazione o eventuali motivi di rifiuto della domanda di adesione.
- La somma totale da pagare per la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).
- Le scadenze per i pagamenti in base alla scelta effettuata al momento della presentazione della domanda di adesione
- Pagamento in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.
- Pagamento in massimo 18 rate consecutive (5 anni), con le prime due scadenze al 31 ottobre e al 30 novembre 2023. Le restanti rate saranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024. Le prime due rate saranno pari al 10% della somma totale dovuta per la Definizione agevolata, mentre le successiva rate avranno lo stesso importo. Inoltre, si applicheranno interessi al tasso del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.
- Moduli di pagamento precompilati per facilitare le operazioni.
- Le istruzioni per richiedere la domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente. Nel caso di diniego della domanda di adesione, la Comunicazione fornirà anche le motivazioni specifiche per le quali la richiesta di Definizione agevolata non è stata accettata.
Rottamazione quater 2023: le linee guida, inoltro richiesta e conferma della domanda
La Definizione agevolata, che è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, è applicabile ai debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, anche se precedentemente oggetto di misure agevolative.
Coloro che aderiscono alla Definizione agevolata dovranno versare solo l’importo del capitale dovuto e le spese di rimborso per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece richieste somme a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti derivanti da multe stradali o altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie o di obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa non richiede il pagamento di interessi (di qualsiasi tipo, incluso ciò che viene comunemente chiamato “maggiorazioni”) e aggio.
Non sono inclusi nella Definizione agevolata i debiti relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’IVA riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti, e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie derivanti da provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Per quanto riguarda i debiti delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano essere inclusi nella Definizione agevolata solo previa delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, all’Agenzia delle entrate-Riscossione tramite posta elettronica certificata.
Presentazione dell’adesione alla Rottamazione quater 2023
I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando comodamente il servizio dedicato disponibile nell’area pubblica del nostro sito internet. Non sarà necessario inserire le credenziali di accesso per accedere al servizio.
All’interno della sezione “Definizione agevolata” sarà possibile compilare l’apposito modulo inserendo i numeri identificativi delle cartelle o avvisi che si desidera includere nella domanda di adesione. Sarà necessario specificare anche il numero di rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e fornire l’indirizzo al quale sarà inviata, entro il mese di giugno, la comunicazione delle somme dovute.
Per garantire un processo fluido, si chiede di fornire un indirizzo email valido, al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della vostra domanda. Inoltre, sarà obbligatorio allegare la documentazione di riconoscimento prevista.
Ricordiamo che è altresì possibile inserire i singoli carichi, contenuti nella cartella o avviso, per i quali si desidera aderire alla Definizione agevolata.
Rottamazione quater 2023: conferma della richiesta inoltrata
Una volta confermato l’invio della richiesta, il contribuente riceverà una prima email all’indirizzo fornito, contenente un link da convalidare entro 72 ore successive. Trascorso questo periodo, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
Dopo la convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda email di presa in carico della domanda, fornendo il numero identificativo della pratica e un riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata risulta corretta, verrà inviata un’ulteriore email con la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
È inoltre possibile inviare la richiesta tramite l’area riservata del nostro sito web, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità di allegare ulteriori documenti di riconoscimento.
È importante sottolineare che la richiesta di adesione può essere presentata anche per i carichi già inclusi in un piano di “Rottamazione ter”, indipendentemente dal fatto che tale piano sia ancora in corso o sia decaduto a causa di un pagamento mancato, tardivo o insufficiente.