L’Agenzia delle Entrate ha comunicato entro quando dovrà essere pagata la seconda rata di acconto IRPEF. Chi può beneficiare del rinvio?
Ci sarà il rinvio della seconda rata di acconto IRPEF, in scadenza il prossimo 30 novembre. A confermarlo è stata l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 31 del 2023.
Si tratta di un’ottima notizia per moltissimi contribuenti, che potranno posticipare il pagamento della tassa al 2024 e potranno usufruire anche della rateizzazione.
Nel dettaglio, il rinvio del saldo della seconda rata di acconto sulle imposte sui redditi è fissato per il 16 gennaio 2024 e gli interessati potranno anche pagare in 5 rate mensili di pari importo.
L’opzione di pagamento rateizzato, inoltre, non sarà disponibile solo con la rata del 16 gennaio ma anche con quella in scadenza il 16 giugno 2024.
La misura, introdotta dal Decreto Anticipi (D.L. n. 145 del 2023), sarà di grande aiuto a moltissimi contribuenti, soprattutto in questa fase caratterizzata da una forte destabilizzazione economica.
Posticipo del pagamento della seconda rata IRPEF: chi può accedere al beneficio?
Il rinvio del pagamento della seconda rata di acconto IRPEF non è destinato a tutti ma solo a specifici soggetti.
In particolare, possono beneficiarne i titolari di partita IVA che dichiarano, compensi, ricavi e fatturati non maggiori di 170 mila euro, riferiti all’anno di imposta 2022.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, specifica che, per le imprese familiari, la proroga della scadenza può interessare soltanto il titolare di impresa e non i suoi collaboratori.
L’Ente ha, poi, sottolineato che l’agevolazione non potrà essere fruita dai lavoratori dipendenti e non riguarderà gli importi dovuti a titolo di contributi INPS e INAIL.
I dubbi sul modo in cui opererà il rinvio del pagamento IRPEF e sulla platea dei beneficiari sono molteplici, per questo i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sono molto puntuali.
Per capire se si può fruire del pagamento differito dell’imposta, bisogna verificare quali sono i guadagni nell’anno di riferimento e accertarsi che sono inferiori a 170 mila euro.
Nella Circolare n. 31 del 2023, infatti, viene evidenziato che “allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170 mila euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’art. 57 del TUIR e dichiarati per il periodo d’imposta 2022“.
I contribuenti, infine, che hanno più di un’attività ma con codici ATECO diversi, devono sommare i ricavi scaturenti da tutte le attività in essere.
In ogni caso, se si hanno dubbi sulle modalità di calcolo dei compensi, è possibile contattare l’Agenzia delle Entrate.