Regime lavoratori impatriati, cos’è e cosa prevede

Tutto sul regime lavoratori impatriati: cosa è e cosa prevede, informazioni dettagliate per gestire al meglio le attività all’estero.

Il concetto di “Lavoratori impatriati” riguarda un accordo di tassazione facilitata temporanea dedicato a coloro che spostano la loro residenza in Italia, così come sancito nel Decreto Legislativo n. 147/2015, articolo 16, comma 1.

Questo beneficio fiscale può essere attivato solo quando ci sono due condizioni:

1. Il soggetto non ha vissuto in Italia durante i due cicli fiscali precedenti il suo trasferimento e si impegna a rimanere nel paese per almeno due anni.

2. Il lavoro del soggetto è principalmente svolto in Italia.

Per i residenti che rispondono a queste condizioni, durante il ciclo fiscale in cui avviene il trasferimento e nei successivi quattro, il guadagno da lavoro dipendente o autonomo ottenuto in Italia contribuisce a formare l’imponibile solo per il 30% dell’importo totale, oppure solo il 10% se la residenza è stabilita nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

È possibile estendere questi benefici per ulteriori cinque cicli fiscali per coloro che hanno almeno un figlio minore o a carico e per coloro che diventano proprietari di almeno una proprietà residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Durante questo periodo di proroga, i guadagni scontati contribuiscono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro importo totale, o per il 10% nel caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Regime lavoratori impatriati e la Legge di Bilancio 2021

Con la legge di bilancio 2021, coloro che hanno fissato la loro residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e che al 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime per i “lavoratori impatriati”, hanno l’opportunità di usufruire dell’estensione temporale di cinque periodi di imposta del trattamento favorito (riduzione del 50% dei redditi da lavoro dipendente e autonomo generati), a condizione di pagare una somma pari al 10% o al 5% – in base ai requisiti detenuti – dei redditi favoriti relativi all’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione. Questa misura non si applica ai professionisti dello sport.

La decisione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021 ha stabilito che l’opzione per usufruire dell’estensione del regime favorito si realizza attraverso il pagamento, senza possibilità di compensazione, con il modello F24 della somma pari al 10% o al 5% dei redditi favoriti relativi all’anno precedente.

due ragazzi sorridenti al lavoro
Foto | ajr_images @Canva – lamiapartitaiva.it


I soggetti devono effettuare il pagamento entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di fine del primo periodo di usufrutto del regime per i “lavoratori impatriati”.

Una volta effettuato il pagamento, i lavoratori dipendenti devono richiedere al datore di lavoro di beneficiare del vantaggio attraverso una richiesta scritta specifica.

Anche i lavoratori rientrati in patria che avviano la loro attività imprenditoriale in Italia a partire dal periodo fiscale successivo al 31 dicembre 2019 possono beneficiare di un regime fiscale agevolato per i loro guadagni di impresa.

Tuttavia, ci sono delle eccezioni. Per esempio, gli sportivi professionisti sono soggetti a un’imposta ridotta del 50% sui loro guadagni, a condizione che contribuiscano con lo 0,5% del loro reddito imponibile per rinforzare i settori per i giovani.

Inoltre, il regime fiscale agevolato è disponibile anche per gli italiani che non sono registrati nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), a condizione che, nei due periodi fiscali precedenti il loro rientro, abbiano vissuto in un paese che ha un trattato per evitare la doppia imposizione sui guadagni.

Tutto quello che sappiamo su gli impatriati

Nel nostro sistema legale, esiste una particolare disposizione per i lavoratori “impatriati”, ovvero quei lavoratori che ritornano a vivere in Italia dopo aver lavorato e vissuto all’estero per un certo periodo. Questa disposizione mira a facilitare il loro ritorno in Italia, prevedendo l’adozione di una base imponibile ridotta (50%) sui redditi che genereranno nel paese.

Regime per impatriati fino ai traslochi effettuati nel 2019

Per i lavoratori impatriati, come definiti nell’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, che si sono trasferiti entro il 31 dicembre 2019, che hanno diritto al vantaggio fiscale, possono essere classificati in due gruppi:

“impatriati manager” che:

– occupano posizioni di management (quadro/dirigente) o che possiedono requisiti di alta qualificazione o specializzazione (grado di istruzione avanzato dopo un percorso di studi di almeno tre anni o requisiti professionali)

– non hanno avuto residenza in Italia nei cinque periodi fiscali precedenti il loro trasloco in Italia

– si impegnano a restare in Italia per almeno due anni

– svolgono il loro lavoro principalmente (per un periodo superiore a 183 giorni nell’anno) sul territorio italiano e presso un’azienda che ha la sua residenza fiscale nel paese.

Si fa riferimento a “lavoratori rimpatriati con una laurea”, ovvero individui che:

– hanno conseguito un diploma di laurea

– hanno effettuato un’attività lavorativa o accademica all’estero per almeno ventiquattro mesi consecutivi (ed hanno risieduto fuori dal paese per almeno due anni fiscali, senza avere il loro principale centro di affari e interessi o la loro residenza abituale in Italia)

– sono membri dell’Unione europea o di un paese extracomunitario con il quale esista un accordo per evitare la doppia imposizione o un patto per lo scambio di informazioni fiscali

– svolgono un lavoro autonomo o subordinato in Italia.

Nell’anno fiscale (a partire dal 2016) in cui hanno stabilito la loro residenza in Italia e nei successivi quattro anni, a questi individui viene permesso di ridurre del 50% la base imponibile dei loro redditi prodotti in Italia.

L’incremento dei privilegi fiscali, a partire dai traslochi eseguiti dal 2020, implica:

– una ulteriore diminuzione della base imponibile fiscale (dal 50% al 30%, con decrescimento extra in caso di figli o trasloco nel Sud, riduzioni non applicabili agli sportivi professionisti)

– un’espansione dei requisiti individuali: non è più necessario avere un ruolo direttivo o un’elevata specializzazione.

– un’estensione del loro periodo di validità: la durata dell’opzione si prolunga in caso di figli a carico e acquisto di proprietà in Italia.

L’allungamento della durata, a seguito dell’implementazione della Legge di Bilancio 2021, è anche applicabile a coloro che avevano trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che, al 31 dicembre 2019, godono del regime privilegiato ordinario per i cosiddetti lavoratori impatriati.

Inoltre, l’agevolazione è stata estesa anche ai titolari di reddito aziendale e ai cittadini italiani non registrati all’AIRE che sono tornati in Italia, purché avessero la residenza in un altro paese con cui esiste un accordo per evitare la doppia imposizione nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento.

Utilizzando il Decreto del 3 marzo 2021, prot. 60353, sono state stabilite le procedure operative per implementare l’espansione dei vantaggi fiscali per coloro che:

– si trovavano registrati presso l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, o erano cittadini UE;

– avevano trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019;

– al 31 dicembre 2019 godevano del regime di agevolazioni;

– pagano un importo pari al 10% o 5% dei redditi lavorativi generati in Italia, a seconda delle circostanze.

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