Per tutti coloro che hanno partita iva e regime forfettario, la circolare 32/E del 5 dicembre ha fornito alcuni chiarimenti: scopriamoli!
L’Agenzia delle entrate ha chiarito tramite una circolare cosa dovranno aspettarsi i detentori di partita iva che rientrano nel regime forfettario nel momento in cui dovessero superare la soglia dei centomila euro di fatturato nel corso dello stesso anno di imposta in seguito alle modifiche contenute nella Legge di Bilancio 2023.
Con la circolare 32/E del 5 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha dato alcuni chiarimenti sulla fuoriuscita dal regime forfettario per il superamento dei limiti di ricavi e compensi modificati dalla legge di bilancio di quest’anno. In conseguenza di queste modifiche, le soglie di ricavi e compensi per permanere nei limiti delle agevolazioni fornite dal regime forfetario è stato aumentato da 65.000 euro a 85.000 euro all’anno.
Nel caso in cui venga superato il tetto previsto di 85.000 euro nell’arco dello stesso anno di imposta, ma non si raggiunge la soglia limite di 100.000 euro, è possibile rimanere nel regime di vantaggio fino al successivo anno di imposta. Se invece i ricavi dell’anno dovessero superare i centomila euro, la fuoriuscita dal regime di vantaggio sarà immediata già dall’anno di imposta successivo a quello nel quale è stata superata la soglia limite. Queste sono le novità per il forfettario del 2023.
Come funziona l’uscita dal regime forfettario in corso di anno
La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto importanti modifiche che riguardano coloro che hanno partita iva e rientrano nelle agevolazioni garantite dal regime forfetario. Il nuovo cambiamento più impattante è che, dall’anno stesso, ogni volta che i ricavi o i compensi dovessero superare la soglia dei 100.000 euro, si esce automaticamente dal regime di vantaggio. In questo ultimo caso, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è dovuta a partire dalle operazioni che superano il limite imposto.
In conseguenza di questa modifica, in caos di superamento della soglia prevista, il lavoratore autonomo o il professionista dovrà presentare l’IVA a debito se la fattura che supera il limite di 100.000 euro è emessa contemporaneamente all’incasso. L’obbligo IVA deve essere assolto nel momento dell’incasso solo se l’operazione di incasso del dovuto avviene in un momento successivo all’emissione della fattura. In poche parole, la fuoriuscita dal forfetario è determinata nel momento dell’incasso come già avveniva per il computo dei ricavi totali nell’anno di imposta. Tutte le altre operazioni successive saranno poi calcolate in base al regime ordinario.
Le operazioni antecedenti resteranno in ogni caso sottoposte al regime forfettario e quindi non possono essere incluse nella dichiarazione Iva. Viene naturale che, in seguito dell’uscita dal regime, è anche possibile iniziare ad applicare le detrazioni Iva e tutte le agevolazioni relative al regime ordinario.
Secondo il titolo II del DPR n. 600 del 1973, i registri contabili devono essere tenuti a partire dalla data dell’incasso. Infine, le eventuali ritenute a titolo di acconto possono essere utilizzate come sostituto di imposta quando la soglia è superata. I lavoratori con partita iva nel regime forfettario che supereranno la soglia di 85.000 euro di entrate e compensi ma non il tetto dei 100.000 euro, potranno sempre rimanere nel regime forfetario fino alla fine del periodo di imposta.