APE, ovvero Attestato di Prestazione Energetica: scopriamo quando e perché il proprietario di un immobile deve esserne in possesso.
L’Attestato di Prestazione Energetica, in acronimo APE, è un documento che certifica la classe energetica di un immobile attraverso l’analisi dei suoi consumi reali e consente di comprendere quali eventuali interventi di efficientamento sia possibile o necessario eseguire. I livelli di qualità energetica di un’abitazione, di un fabbricato o di un edificio sono espressi in una scala che va da un minimo definito livello G ad un massimo definito livello A4.
Minore è il livello energetico determinato per l’immobile, maggiori saranno i suoi consumi energetici, soprattutto in rapporto alla necessità di riscaldamento durante le stagioni fredde e raffreddamento durante le stagioni calde. La scala di prestazione energetica consente quindi di comprendere due elementi principali dell’edificio: i costi per l’approvvigionamento energetico necessario e la quantità di emissioni prodotte.
In alcuni casi, come ad esempio nelle circostanze di compravendita e di locazione, il documento è essenziale per determinare il prezzo di mercato da proporre al potenziale acquirente o locatario, in modo che sia congruo ed allineato con le tariffe del settore immobiliare: dal 2009, infatti è diventato obbligatorio per la compravendita, mentre dal 2010 lo è diventato per la locazione. Tuttavia, questi non sono gli unici casi in cui occorre essere in possesso del documento: vediamo perché.
Oltre alla compravendita ed alla locazione, l’APE è diventato obbligatorio in base alle attuali normative vigenti a livello nazionale anche per poter partecipare ai bandi di detrazione fiscale relativi alle opere di efficientamento energetico (come l’Ecobonus, per citare un esempio). Stesso discorso anche per avanzare domanda di agevolazioni economiche per l’installazione di impianti fotovoltaici nonché per la pubblicizzazione di annunci immobiliari.
In altri casi, invece, si parla di esenzione dall’APE, dunque non occorre né produrlo né presentarlo: ad esempio parcheggi, depositi, campi sportivi, box auto, autorimesse non necessitano della certificazione, così come tutti gli edifici industriali, artigianali nonché gli agricoli ed i rurali non residenziali che non prevedono sistemi di riscaldamento e climatizzazione.
Ancora, gli edifici adibiti a luoghi di culto, i fabbricati con superficie inferiore a 50 metri quadrati e gli edifici in fase di costruzione che, all’atto di compravendita, siano ancora privi di agibilità o abitabilità. In base al DPR (ovvero Decreto del Presidente della Repubblica) numero 75 del 2013, l’APE può essere prodotto solo da certificatori energetici accreditati, solitamente architetti, ingegneri e geometri, in molti casi facenti parte di albi regionali consultabili sui siti web istituzionali delle Regioni. Il periodo di validità dell’APE è di 10 anni, ma occorre aggiornarla ad ogni eventuale nuovo intervento di riqualificazione.
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