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Partite Iva, manca pochissimo al nuovo obbligo: devi metterti immediatamente in regola

È in arrivo una grande novità per le partite IVA forfettarie, che, da gennaio, dovranno fare i conti con un nuovo onere. Di cosa si tratta?

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, dal prossimo anno, l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà per tutti, anche per i forfettari, indipendentemente dai guadagni percepiti.

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Anche i forfettari dovranno emettere fattura elettronica (lamiapartitaiva.it)

In particolare, nella FAQ n. 150 del 22 dicembre 2022, l’Ente ha sottolineato che non sarà più in vigore il limite dei 25 mila euro ma che la fatturazione elettronica interesserà, dal 1° gennaio 2024, tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, senza alcun tipo di deroga di natura soggettiva.

La fattura elettronica va emessa in seguito a operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi, compiute tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

La documentazione deve essere prodotta sia nell’ipotesi in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio coinvolga due soggetti Iva (si tratta delle cd. operazioni “B2B”, ossia “Business to Business“) sia nelle ipotesi in cui le operazioni riguardino un operatore Iva e un consumatore finale (ossia le cd. operazioni “B2C”, “Business to Consumer“).

Fatturazione elettronica: caratteristiche e modalità di emissione

La fattura elettronica si distingue dalla fattura cartacea per due caratteristiche sostanziali:

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Quali sono i requisiti della fattura elettronica? (lamiapartitaiva.it)
  • è redatta tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone;
  • è trasmessa al cliente in modalità telematica, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Dopo la ricezione della fattura dal Sistema, da parte dell’emittente, scattano una serie di accertamenti, con lo scopo di controllare:

  • che nel documento siano indicate le informazioni obbligatorie, come i dati del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, il bene ceduto o il servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’Iva;
  • che i dati della partita Iva del fornitore e quella del cliente siano validi e registrati all’Anagrafe Tributaria;
  • che sia indicato l’indirizzo telematico di recapito del file;
  • che ci sia corrispondenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva;
  • che la fattura elettronica non sia già stata inviata e che, dunque, non si tratti di un duplicato.

Se l’accertamento ha esito positivo, il Sistema di Interscambio:

  • invia la fattura elettronica all’indirizzo telematico indicato nel documento, nella sezione “Codice Destinatario” oppure “PEC Destinatario“;
  • trasmette a chi ha emesso la fattura una ricevuta di consegna, contenente la data e l’ora esatta dell’operazione.

Nella ricevuta di consegna viene specificato anche il nome assegnato al file da colui che l’ha redatta. Sono, infine, inseriti un numero identificativo univoco per il file della fattura e il cd. hash, cioè un codice che tutela l’integrità del file.

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