Chi beneficia della NASpI a causa della perdita involontaria del lavoro da dipendente, può possedere anche una Partita IVA?
La NASpI, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è un’indennità mensile di disoccupazione che viene concessa a lavoratrici ed a lavoratori dipendenti che perdano involontariamente la propria occupazione. È uno strumento pensato per consentire ai disoccupati di mantenere un sostentamento economico mentre cercano una nuova posizione professionale a seguito dell’interruzione imprevista ed involontaria del vecchio rapporto di lavoro.
Molti professionisti che si trovano in questa condizione non attendono ad inviare il proprio curriculum presso nuove aziende, nella speranza di trovare quanto prima un nuovo posto di lavoro da dipendenti. Altri, invece, scelgono di optare per il lavoro autonomo: dunque aprono una Partita IVA e si mettono in proprio, proponendo sul mercato le proprie competenze da liberi professionisti.
E in questo caso occorre domandarsi: Partita IVA e NASpI sono compatibili? In altre parole, quando si apre una Partita IVA, cessa automaticamente il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione oppure si mantiene? E nel caso si mantenga, esistono limiti di reddito dell’attività imprenditoriale intrapresa in proprio oltre i quali Partita IVA e NASpI risultano incompatibili?
Ebbene, la risposta è positiva: anche i possessori di Partita IVA possono accedere alla NASpI, anche in caso di appartenenza al regime forfettario. Dunque, pur generando reddito da un’attività svolta in proprio attraverso Partita IVA, è possibile percepire l’indennità di disoccupazione. Tuttavia, affinché le due condizioni siano compatibili e sussistenti contemporaneamente, occorre ritrovarsi entro specifici limiti di reddito.
Se il reddito annuale percepito dal titolare della Partita IVA, infatti, è pari a 0, ecco che percepirà il 100% della NASpI; se il reddito, invece, è compreso tra 1 Euro e 4.800,00 Euro, invece, avrà diritto alla NASpI per il valore pari al 20% della soglia massima erogabile; infine, se il reddito annuale supera i 4.800,00 Euro, ecco che il diritto all’indennità di disoccupazione viene revocato. Se si tratta di lavoro occasionale accessorio, il limite sale a 5.000,00 Euro.
Inoltre, in un caso specifico la NASpI è compatibile anche con le attività da lavoro dipendente, ovvero se l’occupazione è a tempo determinato, per un periodo complessivo inferiore a 6 mesi e con reddito inferiore a 8.174,00 Euro. Se l’occupazione è invece a tempo indeterminato, la NASpI diventa incompatibile, a prescindere dal reddito che produce.
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