In merito alla partita IVA e al contratto di locazione è necessario precisare che non tutte le spese possono essere portate in detrazione dal contribuente.
Secondo quanto stabilito dalla disciplina italiana le partite IVA hanno la possibilità di portare in detrazione ai costi che riguardano l’utilizzo di immobili che servono allo svolgimento della loro attività professionale. Tuttavia, in merito a questa deduzione dei costi ci sono diverse criticità e peculiarità che bisogna comprendere.
Capita spesso che un professionista svolga l’attività professionale in un immobile utilizzato anche per scopi personali, stiamo facendo riferimento al cosiddetto immobile ad uso promiscuo. Questa fattispecie si verifica quando una parte dell’abitazione del professionista è destinato allo svolgimento dell’attività professionale. Ad esempio un medico che ricava nella propria abitazione uno studio nel quale ricevere i pazienti. Per questa particolare categoria di immobili la legge prevede una specifica disciplina.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 54 comma 3 del Tuir, per gli immobili ad uso promiscuo è prevista la possibilità di portare in detrazione i costi solo per il 50% della rendita. In sostanza, il professionista che esercita la sua attività ritagliandosi un piccolo spazio nella sua abitazione ha l’opportunità di dedurre i costi relativi all’acquisto dell’immobile o alla locazione dello stesso per un importo pari al 50% del canone.
Inoltre per poter usufruire di questa deduzione è necessario che il contribuente non sia proprietario di un altro immobile, ubicato nello stesso comune, e adibito esclusivamente all’esercizio della sua attività professionale.
L’aliquota del 50% di deduzione sui costi della rendita e dei canoni di locazione non ha nulla a che vedere con la porzione di unità immobiliare utilizzata per lo svolgimento dell’attività professionale. In sostanza il professionista può utilizzare una sola stanza o metà dell’immobile ad uso professionale, accedendo sempre al 50% della deduzione dei costi.
Tuttavia, è opportuno precisare che attualmente non esiste una norma relativa agli immobili strumentali di proprietà del professionista utilizzati ad uso promiscuo. In tal caso, infatti, la disciplina non si esprime sulla possibilità di portare in deduzione gli interessi passivi relativi al finanziamento contratto per l’acquisto dell’immobile. Tutto ciò che l’articolo 54 comma 3 si limita ad affermare è che il professionista la possibilità di dedurre nella misura del 50% le spese per i servizi ad essi relativi.
Secondo la Fondazione nazionale dei commercialisti questa situazione induce a pensare che anche gli interessi passivi possano essere portati in deduzione dal reddito di lavoro autonomo.
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