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Partita Iva con regime forfettario: obbligo dell’esterometro, lo chiarisce l’AdE

Cos’è l’esterometro e quali sono le nuove regole per i titolari di Partita IVA con regime forfettario? I chiarimenti attivano dall’Agenza delle Entrate.

L’Agenzie delle Entrate ha spiegato come anche le Partite IVA nel regime forfettario hanno l’obbligo di esterometro indipendentemente dalle regole di fatturazione disciplinanti le operazioni estere.

Obbligo esterometro anche per le Partite IVA forfettarie
Nessuno scappa dall’esterometro, nemmeno i forfettari (Lamiapartitaiva.it)

Con esterometro si intende l’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei movimenti transfrontalieri ossia della cessione di beni e servizi effettuati o ricevuti verso e da soggetti non residenti nel territorio italiano. Inizialmente l’invio doveva avvenire con cadenza trimestrale. Poi la normativa è cambiata stabilendo una comunicazione telematica per ogni operazione facendo diventare l’esterometro molto simile alla fatturazione elettronica.

Sono obbligati all’esterometro tutti i contribuenti che devono emettere fattura elettronica perché svolgono attività d’impresa, arte o professione e che sono residenti in Italia. Dal 1° gennaio 2024 vige l’obbligo di fatturazione anche per i forfettari indipendentemente dai ricavi dell’anno precedente. Dopo un periodo di transizione, infatti, nessuno è più esente dall’invio di una fattura elettronica per ogni operazione compiuta. Di conseguenza anche chi ha la Partita IVA e si trova nel regime forfettario sarà tenuto all’esterometro.

Partita IVA, regime forfettario ed esterometro: cosa sapere

Secondo l’Agenzia delle Entrate anche i forfettari hanno l’obbligo di esterometro indipendentemente dalle regole di fatturazione vigenti per le operazioni estere nell’Unione Europea o fuori dall’UE. Sono inclusi nell’obbligo anche le Partite IVA del regime dei minimi e gli enti non commerciali. Tale adempimento risale al 1° luglio 2022.

Partita Iva con obbligo di esterometro
Partita IVA e regime forfettario, quali dati comunicare (Lamiapartitaiva.it)

Da più di un anno e mezzo i dati riguardanti le cessioni e le prestazioni svolte da e verso soggetti non stabiliti ai fini IVA nella nostra nazione devono essere trasmessi in via telematica utilizzando il Sistema di Interscambio nel formato XML – lo stesso delle fatture elettroniche.

Le uniche operazioni escluse dall’obbligo di esterometro sono quelle per le quali si è emessa una bolletta doganale oppure si siano emesse o ricevute fatture elettroniche. Non bisogna comunicare nemmeno le operazioni riguardanti acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente a condizione che l’importo sia inferiore a 5 mila euro ad operazione.

Per quanto riguarda le tempistiche di invio della trasmissione telematica dei dati occorre procedere entro dodici giorni dalla cessione o prestazione oppure entro una scadenza diversa se prevista da specifiche disposizioni. Un esempio è il termine ultimo previsto entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita. Quest’ultimo termine ultimo vale anche per le operazioni ricevuta da soggetti non stabiliti in Italia.

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