Ecco ciò che bisogna sapere riguarda il pagamento della tredicesima per colf e badanti: vediamo tutte le novità su regole, importo e data di accredito.
Con l’avvento del mese di dicembre, è tempo anche per le colf e le badanti di poter beneficiare della tanto attesa tredicesima mensilità del 2023.
Questa rappresenta un’aggiunta economica preziosa alla retribuzione annuale, trattandosi di una somma extra erogata oltre alle consuete dodici mensilità. Ma vediamo quali sono tutte le specifiche da considerare.
Tredicesima colf e badanti: tutte le informazioni utili
Innanzitutto, l’importo della tredicesima mensilità per i lavoratori domestici sarà pari alla retribuzione mensile regolarmente percepita, però con una particolarità: deve essere erogato entro il mese di dicembre, seguendo una tempistica precisa. Nello specifico:
- Nei primi giorni di dicembre si percepirà la retribuzione relativa al mese di novembre;
- Entro la fine di dicembre, in concomitanza con le festività natalizie, verrà ricevuto l’importo corrispondente alla tredicesima mensilità, equiparabile alla retribuzione mensile standard;
- Nei primi giorni di gennaio, arriverà, come da consuetudine, la retribuzione relativa al mese di dicembre.
Sarà interessante sapere, che il contratto CCNL “lavoro domestico”, stabilita dall’articolo 38, disciplina non solo i suddetti tempi di erogazione, ma anche i criteri da considerare per il calcolo della tredicesima di colf, badanti e baby sitter regolarmente assunti. In particolare, come precedentemente detto, l’importo della stessa risulta essere equivalente alla retribuzione mensile standard del lavoratore, comunemente denominata “retribuzione globale di fatto”, ed è sempre calcolata in base al livello di inquadramento al momento dell’assunzione.
Comunque, nel calcolo della tredicesima per i collaboratori domestici, è di fondamentale importanza considerare i concetti di “superminimi” e “scatto di anzianità”: i cosiddetti “superminimi” rappresentano importi supplementari che il datore di lavoro può riconoscere al dipendente, aggiungendoli successivamente alla retribuzione standard.
Lo “scatto di anzianità”, invece, è una somma che si accumula in relazione agli anni di servizio prestati dal dipendente in questione presso il medesimo datore di lavoro, e ne costituisce un ulteriore elemento da considerare nella determinazione finale dell’importo della tredicesima.
Entrambi gli elementi appena citati, hanno un ruolo cruciale nel processo di calcolo della tredicesima, poiché contribuiscono enormemente a delineare un quadro completo dei loro diritti e delle loro retribuzioni. In questo modo, si assicura una valutazione accurata ed equa dei compensi a cui i collaboratori domestici hanno legittimamente diritto.