Ai fabbricati rurali strumentali si applica un’aliquota IMU differente, ma il Comune può inserire delle restrizioni. Sono considerate valide?
Per i fabbricati rurali strumentali è prevista l’aliquota IMU ridotta, pari allo 0,1%. In alcuni casi, tuttavia, i Comuni possono richiedere dei particolari requisiti per l’applicazione di tale agevolazione e ridurre la platea dei beneficiari.
Per questo motivo, il Dipartimento delle Finanze è intervenuto per chiarire in che modo bisogna provvedere al pagamento dell’imposta su tale tipologia di immobili. Il comma 750 della Legge n. 160/2019 prevede come unici requisiti la qualificazione del fabbricato come rurale e a uso strumentale.
Tali caratteristiche si riferiscono, nel dettaglio, alle costruzioni finalizzate allo svolgimento di attività agricola, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, e, nel dettaglio, a quelle di:
- protezione delle piante;
- conservazione delle materie agricole;
- custodia dei macchinari agricoli, degli attrezzi e delle scorte destinate all’allevamento e alla conservazione;
- allevamento e ricovero degli animali;
- agriturismo, ai sensi della Legge n. 96 del 20 febbraio 2006.
Per tutti questi fabbricati, dunque, è stabilita l’aliquota IMU agevolata dello 0,1%.
Aliquota IMU ridotta per i fabbricati rurali strumentali: è scontro tra Ministero delle Finanze e Comuni
I Comuni possono introdurre ulteriori condizioni affinché i fabbricati rurali strumentali siano oggetto di aliquota IMU ridotta.
Nello specifico, potrebbe essere richiesta la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e la presentazione di una determinata documentazione, comprovante lo svolgimento dell’attività in oggetto.
Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che la previsione di tali requisiti aggiuntivi non può ritenersi legittima. Al riguardo è intervenuta anche la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 23386 del 24 agosto 2021 ha sancito che la qualificazione di un immobile come fabbricato rurale si basa esclusivamente sulla sua classificazione catastale. Di conseguenza, non possono essere pretesi ulteriori requisiti per l’applicazione dell’aliquota IMU ridotta.
Allo stesso modo, il Dipartimento delle Finanze ha evidenziato l’illegittimità della pretesa, da parte dei Comuni, di una specifica certificazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola. La Corte di Cassazione, inoltre, con la sentenza n. 7102 del 24 marzo 2010, aveva già stabilito che se un fabbricato è accatastato come rurale, non va richiesto alcun altro accertamento circa la sussistenza di tale requisito, a meno che non venga impugnata la classificazione catastale.
In conclusione, ai fini del pagamento IMU e dell’applicazione ridotta della relativa aliquota per i fabbricati rurali a uso strumentale, non possono ritenersi valide tutte le restrizioni aggiuntive stabilite dai Comuni, ma vanno applicati soltanto i principi stabiliti dalla normativa nazionale.