Entro il prossimo 2 ottobre – il 30 settembre il termine ordinario cade di sabato – occorre presentare il Modello 730/2023 che i lavoratori dipendenti e pensionati utilizzano per dichiarare i redditi relativi all’anno di imposta 2022.Il Modello 730 si compone di vari quadri e in particolare nel Quadro E – oneri e spese detraibili e oneri deducibili – vanno indicate sia le spese che danno diritto a una detrazione d’imposta, sia le spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo, ossia gli oneri deducibili. Vediamo nel dettaglio il Quadro E.
Nel Quadro E sezione I vanno indicate le spese per le quali spetta una detrazione d’imposta: alcune spese infatti, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. In questo caso si parla appunto di spese detraibili.
E’ importante ricordare che, la misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa, a titolo d’esempio, si ha la percentuale del 19% per le spese sanitarie, o le spese per gli interessi passivi per il mutuo dell’abitazione principale e la percentuale del 35% per le erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS, APS e ETS.
Si sottolinea che, quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta, non può essere rimborsata, con le seguenti eccezioni, come le detrazioni sui canoni di locazione e la detrazione per figli a carico per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.
Nel Quadro E sezione I righi da E1 a E14 vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta:
Si approfondisce, ad esempio, la compilazione del Rigo E6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza riservato ai contribuenti che, negli anni 2019 e/o 2020 e/o 2021 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
Nel dettaglio:
In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il Modello 730 sia per le spese sostenute nel 2021 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2022, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2, che per le spese sostenute nel 2019 e/o nel 2020 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2022.
Attenzione al fatto che, se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.
Nel quadro E sezione II vanno indicate le spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, in grado di ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta, si parla infatti di deduzioni.
In particolare, nei (righi da E21 a E36) vanno indicate le spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo quali ad esempio:
Osservando il rigo E27, ci vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi:
Come specificato dalla istruzioni al Modello 73072023, il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E30 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione, caso che si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica 2023.
I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, e i contributi versati ai sottoconti italiani di PEPP, inclusi quelli esteri, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivo non superiore a 5.164,57 euro.
Nel rigo E27 vanno indicate le somme versate alle forme pensionistiche complementari considerando i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro.
Per i contributi versati a fondi negoziali e ai sottoconti PEPP tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica.
Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l’ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.
Dall’anno d’imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione, inclusi i fondi negoziali a essi riservati, e i contributi ai sottoconti PEPP. In particolare:
Nel Quadro E nelle sezioni dalla III alla VI vanno indicati gli altri oneri e spese per le quali spettano altri tipi di detrazioni, vediamo una sintesi:
Nel Quadro E Sezione III A denominato “Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde, vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche.
In particolare, vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2022 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio:
Nel prospetto familiari a carico devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2022 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto. Attenzione, queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultati da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
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