La vita moderna è diventata sempre più precaria e incerta: è quindi bene sapere cosa fare in caso di emergenze come uno sfratto.
I tempi moderni corrono con sempre maggiore rapidità e non ammettono alcuna sosta. Nel turbinio di questa costante fretta, può capitare che le cose non vadano come ci si aspetta, molti, forse troppi, sono gli incidenti di percorso che interrompono l’ordinarietà. Il mondo del lavoro, naturalmente, ha subito l’effetto di questa brusca accelerazione e, di conseguenza, la precarietà della vita ha investito anche la certezza del proprio posto di lavoro.
Può capitare, infatti, di trovarsi un giorno senza occupazione e di non riuscire a pagare il canone di affitto; è ovviamente un’evenienza che non ci si augura, ma nel caso in cui ciò dovesse accadere, è importante conoscere le nuove regole in materia di sfratto per mancato pagamento.
Innanzitutto, lo sfratto per morosità è disciplinato all’articolo 658 del codice di procedura civile e prevede un procedimento che dà la possibilità al proprietario di un determinato immobile di rientrare in possesso dello stesso.
Naturalmente, la conditio sine qua non perché possa avvenire uno sfratto è l’esistenza di un contratto di locazione registrato secondo le norme del codice civile e la conseguente previsione di un canone mensile che il locatario deve corrispondere al locatore.
Nell’ipotesi in cui un locatario sia in ritardo con i pagamenti, il locatore deve inviare una comunicazione formale mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno che richieda il pagamento dei canoni non corrisposti entro un termine specifico, di regola quindici giorni. Se tale comunicazione dovesse cadere nel nulla, non ottenendo quanto intimato, il locatore dovrà rivolgersi a un legale per procedere davanti al Tribunale e poi con la notifica di sfratto e l’invito a comparire davanti al giudice.
Una volta arrivati in tribunale e convalidato lo sfratto, il giudice emette un’ingiunzione di pagamento nei confronti del locatario inadempiente. Da questo momento in poi, il locatore può reclamare i canoni arretrati al locatario. Nel caso in cui anche in questo momento il pagamento non dovesse essere corrisposto, il locatore invierà un’ulteriore intimazione denominata “atto di precetto“, per poi procedere con il pignoramento dei beni dell’inquilino moroso.
Per gli immobili residenziali, ovvero quelli locati ad uso abitativo, il locatario è considerato inadempiente se entro 20 giorni dalla scadenza prefissata non avviene il pagamento e in quel caso si può procedere con la procedura di sfratto. Con lo sfratto, invece, non si può procedere, nell’ipotesi di locazioni commerciali, per le quali i criteri per poter procedere con la disciplina dell’articolo 658 c.p.c. sono diversi: si applica il principio dell’inadempimento di non scarsa importanza.
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