Ecco il caso in cui l’erede ha la possibilità di sfruttare la detrazione nel 730 per le spese sanitarie non fruite dal defunto.
Il Modello 730 può essere utilizzato anche dagli eredi per dichiarare i redditi percepiti nell’anno d’imposta precedente dal soggetto deceduto. Ciò non vuol dire che essi possano sfruttare tutte le detrazioni di cui aveva diritto il contribuente deceduto. Il punto è però chiarire se è possibile, così come accade per la detrazione relativa alle spese di ristrutturazione edilizia, trasferire agli eredi la detrazione per le spese sanitarie non sfruttata ancora dal defunto.
Il defunto potrebbe infatti non aver goduto in vita di tutte le rate di detrazione IRPEF residue: bisogna allora capire dove vanno a finire queste agevolazioni fiscali non ancora usufruite per spese sanitarie. In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (e non importa se si tratti di modello Redditi Persone Fisiche o di modello 730) assumono particolare rilievo le detrazioni delle spese sanitarie sostenute. Ma cosa succede nel caso di morte di un contribuente che ha ancora diritto alla detrazione per le spese sanitarie in quattro annualità?
La domanda è: l’erede può recuperare le somme spettanti al de cuius? E la risposta è netta. La detrazione per le spese sanitarie, da fruire in più rate, non si trasmette dall’avente diritto all’erede. Lo ha chiarito più volte l’Agenzia delle Entrate.
E in assenza di espressa previsione normativa si può fruire dell’intero importo in un’unica soluzione, fino a concorrenza dell’imposta stessa. Chi ha diritto alla detrazione delle spese mediche o sanitarie può recuperare questi fondi in quattro rate. Di norma, con la dichiarazione dei redditi, in ciascun anno si può portare in detrazione un quarto dell’intero importo spettante.
In generale, però, la detrazione delle spese sanitarie non ancora fruita non si trasmette mai agli eredi. E questo perché la norma di riferimento non dispone nulla a riguardo. Al contrario di quanto invece accade ed è previsto per le spese di ristrutturazione (ex art. 16-bis, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, TUIR).
Alla morte del contribuente, la detrazione delle spese mediche non passa agli eredi, ma va comunque indicata per intero nell’ultima dichiarazione del defunto. Può essere trasmessa invece la possibilità di detrarre “per il defunto”, così come previsto dall’articolo 16bis, le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Tale disposizione non può essere estesa a ulteriori spese in assenza di un’esplicita disposizione di legge. Perciò che presenta istanza per conto del de cuius potrà indicare l’importo complessivo delle rate residue per beneficiare in un’unica soluzione della detrazione dall’imposta fino a concorrenza dell’imposta medesima.
Valgono le stesse indicazioni di cui alla circolare n. 24/E/2022, pubblicate in riferimento alle spese riguardanti i mezzi necessari alla locomozione dei soggetti disabili, che sono spese anch’esse detraibili.
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