Se a riscuotere i debiti – anche non fiscali – nei confronti della Pubblica Amministrazione è l’AdE-R, la prima casa è a rischio pignoramento?
Siamo nell’ambito della procedura esecutiva esattoriale, con riferimento all’istituto del pignoramento dei beni immobili nei confronti di contribuenti in debito con la Pubblica Amministrazione. Sappiamo che, in base al Decreto Legge 69/2013, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può disporre e procedere con l’applicazione del pignoramento se il debito supera i 120.000 Euro e se il debitore possiede anche solo un immobile di lusso oppure più d’uno ma di categorie inferiori.
Ma se l’immobile posseduto dal debitore è solo uno e se i debiti da questi accumulati nei confronti della Pubblica Amministrazione sono di natura amministrativa e non fiscale, L’Agenzia delle Entrate – Riscossione può pignorare il bene di proprietà del contribuente per la risoluzione del contenzioso in essere?
Ebbene, occorre un chiarimento, che ci giunge proprio dall’analisi del testo del decreto: esso infatti stabilisce che, se il debitore possiede un solo immobile ad uso abitativo presso il quale abbia la propria residenza anagrafica e se l’immobile non è classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9, allora l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non può procedere con il pignoramento dell’immobile.
In quali casi vale il limite di pignoramento della prima casa
In base alle disposizioni di legge, il limite al pignoramento menzionato si applica per qualsiasi tipo di credito azionato nei confronti del contribuente debitore, ovvero in tutti i casi in cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione avvii la procedura speciale di riscossione coattiva esattoriale. In altre parole, tanto nei casi relativi a crediti fiscali quanto nei casi relativi a crediti pubblici non tributari, come ad esempio le sanzioni amministrative, la prima casa non può essere pignorata alle condizioni che abbiamo descritto.
La natura del credito azionato dall’Agenzia, quindi, non influisce sull’applicazione del limite al pignoramento immobiliare, compresi anche i casi in cui le riscossioni, pur tentate in modo coattivo, riguardino crediti di diritto privato spettanti ad enti pubblici e contributi previdenziali omessi dal contribuente, per prassi riscossi dagli Istituti dell’INPS e dell’INAIL.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha facoltà di intervento anche sull’unico immobile posseduto dal debitore ad uso abitativo e presso il quale abbia la propria residenza anagrafica nei casi in cui la procedura di esecuzione ordinaria sia stata avviata da altri creditori, come ad esempio gli istituti bancari oppure finanziari.