Secondo quanto stabilito dalla legge è possibile beneficiare dell’Iva ridotta per i lavori di ristrutturazione solo in questi casi. C’è una sentenza che chiarisce tutto.
La Corte di Giustizia UE ha stabilito tramite una sentenza che è possibile applicare una aliquota ridotta dell’IVA per i lavori di ristrutturazione edilizia privati, in presenza di determinate condizioni.
Per poter applicare una percentuale di IVA inferiore a quella ordinaria, sui lavori di ristrutturazione edilizia è necessario che questi siano di natura privata ed effettuati su un immobile ad uso abitativo. Solo in questi casi l’IVA ridotta è legittima.
A tale proposito, si è espressa la Corte di Giustizia UE con una sentenza che ha ritenuto conforme la direttiva 2006/112/CE. Scopriamo esattamente a cosa fa riferimento e quali sono le condizioni da rispettare.
IVA ridotta per i lavori di ristrutturazione: arriva la sentenza definitiva
Con la sentenza definitiva da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è stata confermata la possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta alle ristrutturazioni edilizie che avvengono su abitazioni private. Ma nella sentenza è stato specificato che per ottenere questa agevolazione sull’imposta non è necessario abitare l’immobile durante l’esecuzione dei lavori.
Dunque è vero che l’agevolazione è riconosciuta solo per le ristrutturazioni private, eseguite su immobili adibiti ad abitazione, ma durante l’intervento, il contribuente che fa richiesta di IVA agevolata, può avere la residenza, e dunque abitare, in un altro immobile.
Addirittura è possibile usufruire di quest’importante agevolazione fiscale anche per le abitazioni nelle quali si vive solo per alcuni periodi dell’anno. Dunque l’IVA agevolata spetta anche per le ristrutturazioni edilizie eseguite sul secondo case di proprietà, come ad esempio la casa al mare o la casa in montagna.
L’agevolazione IVA per lavori edilizia a cui stiamo facendo riferimento prevede l’applicazione di un’aliquota del 10% su tutti gli interventi di ristrutturazione restauro e risanamento conservativo. Normalmente invece per questa categoria di interventi si applica un’aliquota ben più alta pari al 22%. Quindi l’agevolazione rappresenta un importante risparmio fiscale, che viene confermato anche dalla Corte di Giustizia Europea.
L’IVA agevolata è fruibile sia per i lavori di manutenzione ordinaria che straordinaria, purché siano realizzati su immobili ad uso residenziale. Affinché un immobile sia ammesso all’IVA ridotta è necessario che l’unità immobiliare sia accatastata da A1 ad A11, esclusi gli uffici A10. Anche le pertinenze sono agevolabili così come tutte le parti comuni degli edifici a destinazione abitativa.