Dal valore dell’Isee dipendono molti bonus o aiuti a favore delle famiglie, tuttavia la composizione del nucleo familiare segue delle regole particolari che devono essere rispettate.
Quando si parla di Isee infatti ci si riferisce a indicatore della situazione economica equivalente che misura la condizione economica delle famiglie italiane. Tenendo conto di diversi elementi, dal reddito al patrimonio fino alle caratteristiche del nucleo familiare. Tuttavia, non sempre c’è chiarezza nella comprensione di quali persone siano comprese in questo calcolo.
Prendiamo un esempio esplicativo per comprendere meglio, riportato dal sito Orizzonte scuola: il caso di una nipote, una sorella e una madre che sono andate a vivere insieme nel 2016. Nello stesso anno la sorella ha divorziato dal marito, avendo diritto a un assegno di mantenimento di euro 250 mai ricevuto e decaduto dopo la morte della sorella, deceduta nel 2017.
La nipote è rimasta a vivere con la nonna, così nel certificato dello stato di famiglia risultano solo nipote e madre. Mentre il padre, che non ha mai contribuito a nessuna spesa, è residente dal 2016 ad un altro indirizzo. Veniamo al dunque: la ragazza ora ha 19 anni e si è iscritta all’università. Quante persone sono coinvolte nel suo Isee?
Ebbene, contro quello che si possa pensare, anche il padre verrà indicato nel calcolo, perché ha la patria potestà, pur non essendo nel nucleo familiare e non contribuendo alle spese. Occorre infatti che anche il padre, pur non contribuendo alle spese per il mantenimento della figlia, venga compreso nell’Isee.
Lo prevede l’articolo 3 del DPCM n.159/2013, in questo si spiega che ai fine dell’ISEE occorre indicare tutti i componenti del nucleo famigliare del dichiarante. Facendo particolare riferimento alla composizione della famiglia anagrafica alla data della presentazione della DSU.
Nelle istruzioni INPS per la compilazione della DSU, salvo casi particolari, coniugi e figli minori fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se non conviventi. Anche i figli fino a 26 anni a carico dei genitori, se non coniugati e senza figli, possono rientrare nel nucleo familiare del dichiarante, anche se non conviventi. Nel caso specifico sopra descritto, invece, avendo il padre ancora la patria podestà sulla figlia, anche se residenti sotto tetti differenti va indicato nel nucleo familiare della figlia.
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