Non tutti i proprietari o detentori di diritti reali sui terreni agricoli sono tenuti al pagamento dell’Imu. La legge prevede specifiche esenzioni
Con l’avvicinarsi della scadenza per la seconda rata dell’Imu 2024, molti si chiedono quali siano le regole per il pagamento di questa imposta sui terreni agricoli. L’Imu, o Imposta municipale unica, riguarda non solo i fabbricati ma anche i terreni ad uso agricolo. Sono tenuti al versamento dell’imposta il proprietario del terreno o chi detiene diritti reali sullo stesso (come usufrutto, uso, abitazione), oltre ai concessionari di aree demaniali e ai locatari in caso di leasing. Il calendario dei pagamenti segue quello generale dell’Imu e prevede due scadenze principali: una a giugno per l’acconto e una a dicembre per il saldo.
Il calendario dei pagamenti Imu è semplice da ricordare con due date chiave: il 16 giugno per l’acconto (con possibile slittamento in caso la data cada di domenica) e il 16 dicembre per la seconda rata o saldo. Nel 2023 si è registrata una novità importante: l’introduzione di una terza rata Imu da versare a febbraio 2024, sebbene tale disposizione sia stata valida solo per quell’anno fiscale.
Per quanto riguarda le aliquote applicabili, queste sono determinate dal Comune entro il 28 ottobre; in assenza di nuove deliberazioni comunali si applicano le aliquote dell’anno precedente.
Il calcolo dell’Imu sui terreni agricoli prende come base imponibile il reddito dominicale del terreno stesso, che viene poi rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente pari a 135. Questo importo viene successivamente rapportato alla percentuale di possesso ed ai mesi di possesso nell’anno fiscale considerato.
Non tutti i proprietari o detentori di diritti reali sui terreni agricoli sono tenuti al pagamento dell’Imu. La legge prevede specifiche esenzioni: tra queste figurano i coltivatori diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla previdenza agraria; i terreni situati nei comuni delle isole minori; quelli con destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile; infine, i terreni situati in aree montane o collinari secondo specifiche delimitazioni ministeriali.
Per quanto riguarda i Comuni montani vi è un’esenzione totale dall’Imu sia per gli orti che per i terreni incolti mentre nei Comuni non montani tale esenzione si limita ai soltanto ai coltivatori diretti ed agli IAP. Inoltre, alcuni appezzamenti definitisi “orticelli”, ovvero piccoli spazi coltivati occasionalmente senza strutture organizzative fisse sono esclusivi dall’applicazione della tassa.
Mentre ci avviciniamo alla scadenza della seconda rata Imu del 2024 è fondamentale che proprietari e detentori di diritti su terre agricole verifichino attentamente la propria posizione rispetto alle normative vigenti sull’imposizione fiscale dei loro ben immobili rural così da evitare sorprese indesiderate.
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