Il codice tributo 3918 relativo alla voce “Altri fabbricati” per l’lMU: comprendiamo meglio di cosa si tratta e come versarlo tramite il modello F24.
Il codice tributo numero 3918 relativo all’IMU si riferisce ad immobili di proprietà del contribuente che non siano adibiti ad abitazione principale, dunque non rientranti nella categoria della “Prima casa” in cui si dimora, la quale non è soggetta al pagamento dell’imposta a meno che non risulti facente parte della categoria di lusso (dunque gli edifici di classe A1, A8 e A9).
Il codice tributo 3918, quindi, appartiene alla voce “Altri fabbricati”, i quali possono venire utilizzati dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sull’immobile soltanto per alcuni periodi dell’anno oppure locati, ovvero dati in affitto, a terzi. Il codice deve essere quindi utilizzato per effettuare il versamento dell’imposta pendente su immobili diversi dall’abitazione principale, attraverso il modulo di pagamento F24.
Oltre alla seconda casa, per “Altri fabbricati” si intendono anche terreni edificabili, fabbricati definiti “strumentali” per l’esercizio di attività imprenditoriali, rurali oppure di locazione e, come riportato poco sopra, anche le abitazioni principali registrate a catasto nelle classi A1, A8 e A9. Il codice 3918, inoltre, fa riferimento alla quota spettante all’amministrazione comunale di residenza, mentre il codice successivo, ovvero il 3919, alla quota spettante allo Stato.
Scadenze per il versamento del tributo e ravvedimento operoso
Anche per l’anno in corso 2024, le scadenze confermate per il versamento dell’imposta sono state fissate nelle date del 16 Giugno come anticipo e del 16 Dicembre come saldo, entrambe per l’ammontare del 50% del totale dovuto, calcolato e comunicato al contribuente dal Comune di residenza. In alternativa, è possibile decidere di pagare il tributo anche in un’unica soluzione.
In caso di ritardi, è possibile procedere attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare la propria posizione di debito pendente anche prima che venga eventualmente notificata da parte del Comune la necessità di effettuare un’attività di accertamento, proprio in conseguenza del mancato versamento.
Oltre all’importo, il ravvedimento prevede l’aggiunta di interessi e di sanzioni, definite ridotte, tanto meno gravose quanto minore è il tempo trascorso dall’omissione del pagamento entro i termini della data di scadenza alla sua regolarizzazione. Le sanzioni partono dallo 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al massimo del 6%, in caso la regolarizzazione avvenga a seguito della constatazione della violazione da parte dell’amministrazione comunale.