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Imponibile della successione e donazioni in vita: le nuove norme problematiche da sapere

Successioni e donazioni sotto la lente: le nuove regole fiscali creano questioni intricate. Esplora le sfide dell’imponibile.

In ambito giuridico-fiscale, il concetto intrigante di “coacervo” si manifesta quando, ai fini fiscali, il valore di una donazione viene sommato a quello di una successiva, entrambe effettuate tra gli stessi soggetti. Questo intricato meccanismo non passa inosservato, influenzando tanto le transazioni inter vivos (come stabilito dall’art. 57, comma I D.Lgs. 346/1990) quanto le dichiarazioni di successione. La normativa attuale stabilisce che il valore di ogni donazione fatta dal defunto debba essere sommato al valore totale netto dell’eredità (art. 8, comma IV, D. Lgs. 346/90).

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Attenzione alle nuove norme vigenti – lamiapartitaiva.it

Il complesso panorama legislativo ha dato vita a nuove sfide interpretative per gli addetti ai lavori. Il nodo cruciale, sia per le donazioni che per le successioni in coacervo, ha trovato risposta in diverse pronunce della Corte di Cassazione. L’articolato articolo 8, comma IV, oggetto di varie critiche e considerato in pratica abrogato dalla Suprema Corte, rimane formalmente in vigore. La Corte, tuttavia, ha stabilito che il coacervo delle donazioni pregresse persiste nell’imposta sulle donazioni, confermando che tale istituto non è incompatibile con la franchigia esentasse e che la norma che lo regola (art. 57 TUS) è ancora valida.

l coacervo nelle successioni e donazioni

La recente sentenza del gennaio 2021 della Corte di Cassazione ha riaffermato l’importanza del coacervo nelle donazioni, rispondendo in modo positivo all’interrogativo se esso sia ancora rilevante nell’attuale sistema fiscale delle donazioni. In merito alle donazioni, la Corte ha precisato che il coacervo non è in sé contrario alla disciplina delle franchigie di esenzione e che la norma che lo prevede (art. 57 TUS) è ancora armonica con il sistema fiscale, anche in presenza di un’imposta proporzionale con franchigia iniziale.

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Strategie pratiche: guida all’adattamento alle nuove dinamiche nelle successioni e donazioni – lamiapartitaiva.it

La giurisprudenza ha quindi delineato chiaramente la sua posizione su entrambe le forme di coacervo. Tuttavia, la decisione del CRT Piemonte del dicembre 2021, in relazione al coacervo successorio, ha aggiunto un elemento significativo: l’art. 8, comma IV TUS sarebbe tacitamente abrogato, e pertanto, l’Amministrazione non dovrebbe tassare le donazioni del defunto nell’ambito dell’imposta di successione.

L’articolo si conclude con un accenno alla Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate. Secondo il direttore dell’Agenzia, il coacervo successorio non è più applicabile, ma quello donativo continua ad esserlo, con alcune limitazioni temporali legate a una prassi ormai superata. In tal modo, il dibattito giuridico si placa, almeno tra gli interpreti, in attesa di possibili sviluppi legislativi.

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