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Contratto di affitto, l’errore da non commettere

Quando si deve stipulare un contratto di affitto è essenziale prestare attenzione ad un errore da non commettere assolutamente. 

Non tutti decidono di acquistare casa e preferiscono procedere con la stipula di un contratto di affitto, una procedura che deve essere portata avanti secondo quanto stabilito dalle relative norme. Vi sono infatti una serie di passaggi ‘obbligati’ che è bene rispettare per non rischiare di imbattersi nelle conseguenze di un contratto considerato illegittimo.

Contratto di affitto: l'errore da evitare
Quali errori non commettere durante la stipula di un contratto di affitto (lamiapartitaiva.it)

In tale contesto, peraltro, vi è un errore che non si deve commettere assolutamente perché i rischi potrebbero essere molto seri, finendo addirittura per ritrovarsi con un documento nullo e senza la possibilità di far valere i propri diritti davanti ad un giudice. Entriamo dunque nel merito cercando ci capire cosa, in caso di contratto di locazione, si deve e non si deve fare.

Contratto di affitto: l’errore da evitare per non rischiare conseguenze serie

Ricordiamo che con contratto di affitto si fa riferimento ad un ‘accordo vincolante e consensuale’ che due parti stipulano tra loro e che porta con sé specifici effetti giuridici. Nulla deve dunque essere lasciato al caso perché altrimenti ci si ritroverebbe con un contratto privo di alcun valore i cui contenuti non potranno trovare applicazione. A disciplinare il tutto è, nello specifico, il Codice Civile con l’articolo 1418 nel quale vengono fornite precise indicazioni in merito a ciò che entrambe i soggetti devono fare prima e durante la stipula. In esso è altresì presente un chiarissimo riferimento a quello che è considerato uno degli errori che in tanti commettono.

Contratto di affitto, perché deve essere in forma scritta
Come fare la registrazione all’Agenzia delle Entrate (ilciriaco.it)

Ebbene l’adempimento più importante in merito al contratto di affitto è il modo con cui esso viene predisposto: la stipula dovrà infatti essere eseguita in forma scritta, per una precisa ragione. Il Codice Civile specifica infatti che “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”. Aggiungendo che la mancanza di uno dei requisiti presenti nell’articolo 1325 produrranno la nullità dello stesso: e tra questi figura la registrazione all’Agenzia delle Entrate, essenziale perché il contratto produca i suoi effetti.

Ma perché ciò possa avvenire il documento dovrà, per l’appunto, essere prodotto in forma scritta. Anche qualora locatore e proprietario di casa si accordino su una maggiorazione sul canone indicato da corrispondere mensilmente, il contratto sarà considerato nullo anche se, in questo caso, solo in una specifica clausola.

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