Troppi debiti insoluti, il creditore si rivolge così ad un’agenzia di recupero crediti: quali beni possono essere pignorati.
Laddove un debitore non dovesse saldare i propri obblighi nel confronti del creditore, quest’ultimo può procedere con l’attività di recupero crediti, rivolgendosi ad un’agenzia di recupero crediti. Essa non ha diritto alla piena autonomia, dunque potrà agire esclusivamente di fronte ad un titolo valido. Il debitore verrà sollecitato tramite una lettera di messa in mora, dopodiché – in mancanza di adempimento della somma da restituire al creditore – l’agenzia di recupero crediti potrà procedere, previa acquisizione di un decreto ingiuntivo, con il pignoramento dei beni mobili o immobili. In genere, tra i primi beni a subire le conseguenze dell’attività di recupero crediti risiede lo stipendio. Nondimeno, secondo l’articolo 545 comma 3 c.p.c. non è possibile sottrarre un valore maggiore ad un quinto dell’assegno della busta paga.
Le agenzie prediligono i beni di facile liquidazione. Esistono tuttavia proprietà che non possono essere sequestrate. L’articolo 514 c.p.c. protegge, di fatto, gli oggetti sacri (rosario, crocefisso e simili), la fede nuziale, vestiti, biancheria, letti e tavoli per la consumazione dei pasti, armadi, cassettoni, elettrodomestici indispensabili, gli alimenti, armi e strumenti per l’adempimento di un pubblico servizio, animali ed infine decorazioni al valore, lettere e registri. Per concludere, esistono inoltre alcuni crediti che non possono essere pignorati, quali ad esempio il sussidio di maternità o malattia, crediti alimentari e crediti che abbiano a oggetto sussidi per cittadini in condizioni di povertà.
Come abbiamo anticipato, le agenzie di recupero crediti puntano su beni, mobili o immobili, di facile liquidazione. Si richiedono in genere pagamenti in denaro, sottraendo una cifra mensile prestabilita dallo stipendio del cittadino. Laddove ciò non basti a saldare i debiti insoluti con il creditore, l’ufficiale giudiziario provvederà a sequestrare ad esempio veicoli, televisione, gioielli, oggetti preziosi e tutto ciò che non rientra tra i beni di prima necessità protetti dall’articolo 514 c.p.p.
Verranno infine espropriati i titoli di credito del debitore nei confronti di altri creditori o aziende. Una volta conclusa l’attività di pignoramento, l’ufficiale giudiziario consegnerà il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto al creditore. Laddove quanto applicato dall’agenzia di recupero crediti venga ritenuto illegittimo dal debitore, quest’ultimo potrà procedere innanzitutto verificando che le agenzie abbiano ricevuto la cessione del credito dal creditore – solo allora avranno diritto di agire. In secondo luogo, potrà (e dovrà) rivolgersi ad un avvocato competente che analizzi quanto contestato dal creditore.
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