Una guida completa sulla firma elettronica, le differenze con la firma digitale e le sue svariate applicazioni, come ad esempio nelle dichiarazioni fiscali.
La firma digitale e la firma elettronica sono la stessa cosa?
No, la firma digitale e la firma elettronica non sono la stessa cosa, anche se spesso vengono utilizzate in modo intercambiabile. Esistono differenze importanti tra di loro:
Quanti tipi di firme elettroniche esistono
Ecco alcuni esempi di firme elettroniche:
La scelta del tipo di firma elettronica dipende dalle esigenze specifiche di autenticazione e sicurezza di un’applicazione.
Dove si può usare la firma elettronica
La firma elettronica ha una vasta gamma di applicazioni in vari settori ed è utilizzata per semplificare e accelerare numerosi processi che richiedono l’autenticazione di documenti o transazioni digitali. Ecco alcune delle principali aree in cui la firma elettronica trova impiego:
La recente Consulenza giuridica n. 1 del 30 agosto fornisce importanti chiarimenti in merito alla necessità di utilizzare una firma qualificata per la sottoscrizione e la conservazione delle dichiarazioni fiscali.
L’istante ha evidenziato che i contribuenti e i sostituti d’imposta sono tenuti a conservare le dichiarazioni debitamente sottoscritte e ha richiesto l’approvazione dell’Agenzia in merito al processo di sottoscrizione elettronica che intende adottare per consentire ai contribuenti di firmare il modello dichiarativo. Nello specifico, viene proposta l’utilizzo di una firma elettronica semplice, denominata anche debole o leggera, generata attraverso l’invio al contribuente firmatario di un messaggio di posta elettronica contenente un link per accedere ad una piattaforma web appositamente predisposta, accessibile tramite cloud computing, con successiva richiesta di inserire un codice OTP (One Time Password) ricevuto sul proprio telefono cellulare (smartphone).
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate rigetta l’uso della firma semplice e desideriamo illustrare i motivi alla base di questa decisione.
L’Agenzia ha infatti precisato che, ai fini tributari, è esclusa qualsiasi procedura che preveda l’utilizzo di una firma elettronica “semplice”, ossia non qualificata, digitale o avanzata.
Secondo l’Agenzia, è fondamentale attenersi alle norme contenute nel Dpr 22 luglio 1998 n. 322, il quale stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’IVA, dell’IRAP e dei sostituti d’imposta.
Poiché le dichiarazioni rappresentano documenti di rilevanza fiscale, la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, compreso il rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, comunemente noto come Codice dell’amministrazione digitale o CAD, nel caso in cui tali documenti siano conservati in formato digitale.
I documenti informatici che hanno importanza ai fini tributari devono possedere delle caratteristiche fondamentali come l’immodificabilità, l’integrità, l’autenticità e la leggibilità. È essenziale conservarli nel rispetto delle norme del Codice Civile, del Codice dell’Amministrazione Digitale e delle altre disposizioni tributarie relative alla corretta gestione della contabilità.
La creazione di copie informatiche e di copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogiche, secondo le norme tributarie, deve seguire quanto stabilito dall’articolo 22, comma 3, del Dlgs n82/2005 ed essere completata con l’apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di una firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle agenzie fiscali.
Dalla consulta dettagliata delle disposizioni normative fornite dell’Agenzia dell’Entrate emerge che in nessuna circostanza una firma elettronica “semplice” (non qualificata, digitale o avanzata) è considerata adeguata per garantire i requisiti che i documenti informatici, in particolare quelli di natura fiscale, devono possedere fin dalla loro creazione.
Di conseguenza, a meno che il legislatore non indichi espressamente il contrario, è necessario escludere l’utilizzo di qualsiasi procedura che preveda l’impiego di una firma elettronica “semplice” ai fini tributari, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e ad altre disposizioni applicabili.
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