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Fattura elettronica obbligatoria: ecco cosa rischio chi continuerà ad emettere quella cartacea

Fattura elettronica obbligatoria per tutti: dal 1 gennaio 2024 chi non rispetterà le regole riceverà multe salatissime.

Dal 1° gennaio 2024, una trasformazione epocale attende gli operatori commerciali italiani: l’obbligo di emettere la fattura elettronica diventerà universale. Niente più distinzioni tra chi adotta il Sistema di interscambio (S.d.I.) e chi preferisce il formato cartaceo o altri canali telematici. Questa rivoluzione coinvolgerà persino i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio.

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Fattura elettronica, attenzione alla compilazione – lamiapartitaiva.it

L’obbligo di fattura elettronica è stato esteso anche ai contribuenti in regime forfettario e a coloro precedentemente esentati, come indicato dal decreto PNRR. Emettere fatture cartacee in violazione dell’obbligo elettronico comporterà conseguenze sia per il venditore che per l’acquirente, soprattutto se quest’ultimo è un altro operatore commerciale (B2B).

Fattura elettronica obbligatoria, tutte le indicazioni per il 2024

L’obbligo di fattura elettronica per i forfettari è entrato in vigore il 1° luglio 2022, se nel 2021 hanno superato i 25.000 euro di ricavi/compensi. Per gli altri forfettari, l’obbligo inizierà il 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi del biennio 2022/2023. Attenti però: se nel corso del 2023 un forfettario supera il nuovo limite di 100.000 euro e perde il regime agevolato, è obbligato a emettere fattura elettronica con IVA già nel 2023, secondo la circolare n°32/e 2023.

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Attenzione dal 1° di gennaio dell’anno 2024 – lamiapartitaiva.it

Ricordiamoci inoltre che, per le transazioni con i consumatori finali (B2C), dopo la predisposizione della fattura elettronica, è comunque necessario rilasciare una copia cartacea al cliente. Potrebbe essere anche inviata una copia in formato PDF tramite e-mail. L’obbligo di emettere una copia cartacea persiste anche nei rapporti con i consumatori finali. Tuttavia, con il DL 145/2023, le fatture elettroniche inviate al S.d.I. possono essere consultate automaticamente dai consumatori attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Sanzioni previste per chi non rispetta le regole

Ma cosa succede se, involontariamente, un operatore emette una fattura cartacea invece di quella elettronica tramite S.d.I.? La fattura cartacea non è considerata fiscalmente emessa, impedendo all’acquirente di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Il fornitore deve regolarizzare la situazione emettendo la fattura elettronica e, in mancanza, il cliente è obbligato a emettere un’auto-fattura.

Per chi non dovesse compiare tempestivamente tali doveri, le sanzioni, previste dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs 471/1997, comprendono una penalità tra il 5% e il 10% dell’importo non documentato o non registrato, con un minimo di 500 euro. Nel caso in cui la violazione non influisca sulla determinazione del reddito, si applica una sanzione da 250 a 2.000 euro.

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