Si possono tramandare beni in eredità senza pagare l’imposta di successione, e vale anche sulle eredità di importo molto elevato.
Per la legge italiana non tutti i beni ereditati dal de cuius, cioè il titolare dei rapporti giuridici alla cui morte si apre la successione, sono soggetti a tassazione. Lo Stato, quando si tratta di tramandare beni in eredità, permette varie franchigie ed esenzioni. Di norma sono sconti relazionati all’entità e alla composizione del patrimonio lasciato in eredità. Di base, c’è un’esenzione dotale dalle tasse di successione se l’eredità ha un valore non superiore a 100.000 euro e non è composta beni immobili o diritti reali su immobili.
Poi la legge vigente prevede che alcuni beni siano trasmissibili, anche nel caso di grandi eredità, senza alcun onere fiscale e per soggetti esterni al nucleo familiare (per i quali di solito vale un’imposta dell’8%). E quali sono questi beni esenti da qualsiasi imposta di successione?
Per l’ordinamento attuale è possibile tramandare vari beni in eredità a terzi senza sottostare a tasse particolari. Vale per il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità da lavoro e i titoli di Stato (buoni ordinari e pluriennali). Lo stesso è possibile con certificati di credito o simili, buoni del Tesoro, crediti verso lo Stato o enti pubblici (che non siano ancora stati riconosciuti sussistenti).
Rientrano nella fattispecie i crediti ceduti allo Stato nei limiti della data di successione e crediti giudizialmente contestati all’apertura della successione. Si possono poi tramandare agevolmente anche beni culturali che godono di un vincolo culturale anteriore alla successione e veicoli che risultano iscritti al pubblico registro automobilistico.
La stessa cosa vale per polizze vita, assicurazioni previdenziali, volontarie od obbligatorie, per le quali non è dovuto nemmeno il pagamento dell’IRPEF. E infine per i crediti rivendicati in sede giudiziaria ma non ancora definiti da sentenza. Insomma tutti questi beni soggiacciono allo stesso regime di esenzione.
In pratica, si può legalmente trasmettere o ricevere anche da terzi non congiunti varie particolari forme di investimento redditizio, pure valutando prima dell’acquisto il differente rendimento. Questi strumenti, come polizze, FTR, buoni del tesoro, non concorrono neppure indirettamente a formare il cosiddetto attivo ereditario.
Proprio per questo motivo risulta superfluo iscriverli nella apposita dichiarazione. Il tema più discusso è quello che riguarda il margine di tolleranza assoluta sulla trasmissibilità di titoli di Stato e sui buoni del tesoro. Anzi, l’esenzione vale per tutti i Paesi europei. Ciò significa che qualsiasi investimento in titoli di Stato o buoni del tesoro di altri Paesi europei non può essere tassato in eredità.
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