Ottime notizie: grazie all’istituto della prescrizione, non è sempre obbligatorio pagare le multe. Dopo quando scatta l’esonero?
L’art. 209 del Codice della Strada stabilisce che, dopo 5 anni dall’ultima notifica, le multe cadono in prescrizione.
Se, dunque, decorso tale termine, non si riceve alcun avviso o sollecito, si è esonerati dal pagamento della sanzione. La situazione è, però, differente nel caso in cui venga notificato un sollecito di pagamento. In tale ipotesi, si annulla il termine di prescrizione e riparte nuovamente.
C’è, tuttavia, un caso particolare da esaminare, ossia la prescrizione delle multe dopo 90 giorni. Nell’ipotesi in cui, entro tale lasso di tempo non viene notificato alcunché, ma successivamente, si può impugnare l’atto e chiedere l’annullamento della sanzione. Quest’ultimo può essere disposto soltanto dal giudice di pace e, dunque, è obbligatorio che l’interessato presenti ricorso.
L’Ente preposto alla riscossione delle multe stradali e delle relative cartelle esattoriali è l’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Finanziaria del 2008, le eventuali sanzioni per il mancato pagamento possono essere irrogate solo dopo 90 giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Il contribuente ha 2 mesi di tempo per contestare la violazione presso gli Uffici del Prefetto. L’Agenzia delle Entrate, invece, deve notificare la multa entro 2 anni, altrimenti è nulla.
Come si contesta una multa? Attenzione alla corretta procedura
La legge consente la contestazione delle multe, al ricorrere di specifici requisiti, come i vizi di forma del verbale (ad esempio, quando il numero di targa è errato oppure il verbale è illeggibile o incompleto).
Le multe decadono anche in caso di inottemperanza delle scadenze, perché vanno notificate entro 90 giorni dalla data in cui è stata commessa l’infrazione. Trascorso tale termine, la multa è da ritenersi prescritta e, dunque, nulla. In questi casi, l’interessato può contestarla.
Nel caso in cui ci siano i presupposti, la contestazione della sanzione può avvenire tramite ricorso presso il Prefetto oppure il giudice di pace.
Nel primo caso, si può presentare appello entro 60 giorni dalla data di ricezione del verbale, inviando richiesta agli Uffici della Prefettura competente nella zona in cui è stata compiuta l’infrazione. L’operazione è totalmente gratuita, ad eccezione dei costi accessori e delle commissioni.
Il Prefetto può decidere di accogliere il ricorso e cancellare la multa oppure negarlo. In quest’ultima ipotesi, il ricorrente dovrà pagare un’ammenda corrispondente al doppio dell’ammontare della sanzione. In ogni caso, c’è la facoltà di rivolgersi al giudice di pace per contestare la decisione del Prefetto.
Se, invece, si presenta ricorso al giudice di pace, l’operazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica della sanzione.