Detrazione spese scolastiche: quali rientrano e come chiedere il rimborso

Quali sono le spese scolastiche che possono essere detratte? Ecco tutto ciò che c’è da sapere su questo argomento.

Attraverso la circolare 14/3/2023, l’Agenzia delle entrate ha voluto far chiarimento riguardo alla detrazione per le spese scolastiche che i contribuenti hanno la possibilità di aggiungere all’interno della dichiarazione dei redditi del 2023.

Quali sono le spese scolastiche che si possono detrarre
Le spese che si possono detrarre- lamiapartitaiva.it

Il legislatore afferma che ogni spesa sostenuta per l’istruzione deve ottenere delle agevolazioni e quindi, a partire dall’asilo nido fino ad università, tutti i cicli scolastici possono ottenere una detrazione del 19%. Vediamo di analizzare tutti i dettagli su questo argomento.

Tutte le informazioni riguardo alla detrazione per le spese scolastiche

Iniziamo con il dire che la detrazione per il pagamento delle rette mensile dell’asilo nido è pari a 19% per un importo che non va oltre i 732 euro a figlio. Invece, la detrazione per le scuole d’infanzia e per la scuola secondaria di secondo grado è sempre di 19% fino ad ogni importo massimo di 800 euro.

Quali sono le spese scolastiche che si possono detrarre
Calcolare la detrazione- lamiapartitaiva.it

Gli studenti fuori sede possono ottenere anche la detrazione del 19% riguardo all’affitto senza però andare oltre la cifra di 2633 euro. Tale detrazione può essere ottenuta sia per le spese di frequenza per la scuola secondaria di secondo grado che per quelle per l’infanzia o per il primo ciclo di istruzione del sistema nazionale.

Quindi, scendendo nel dettaglio, la detrazione spetta nel momento in cui si frequenta:

  • scuole dell’infanzia;
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado;
  • scuole secondarie di secondo grado;
  • scuole statali, paritarie private e degli enti locali.

Una situazione che può essere ottenuta anche nel caso in cui si effettua l’iscrizione a corsi istituiti basandosi sull’ordinamento prima del D.P.R. 8.07.2005, n.212 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Le spese che possono essere detratte sono quelle ovviamente riguardo alla frequenza scolastica comprendente quindi le spese dei contributi obbligatori e i contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

Anche se i contributi vengono versati in maniera volontaria, poiché deliberati dagli istituti scolastici, non fanno parte di quelli che formano l’educazione liberale al fine dell’innovazione tecnologica e quindi basandosi su ciò che afferma l’art. 15, comma 1, lett. i-octies, del TUIR.

Si fa riferimento a spese per:

  • servizi scolastici integrativi e mensa scolastica;
  • gite scolastiche;
  • assicurazioni della scuola e ogni altro contributo scolastico il cui scopo è quello di ampliare l’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto.

Tra le spese ammesse per la detrazione, troviamo anche quelle sostenute a partire dal primo gennaio del 2018 per il servizio di trasporto scolastico. In quest’ultimo caso, le spese sostenute per il trasporto possono essere configurabili con quelle che spettano per l’acquisto di abbonamenti presso servizi per il trasporto locale, regionale e interregionale.

Restano escluse dalla detrazione anche tutte le spese riguardo all’acquisto di testi scolastici per la scuola secondaria di prima e di secondo grado e per materiali di cancelleria.

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