Dallo scorso anno ci sono novità importanti riguardo alla gestione degli scontrini per la detrazione delle spese mediche.
Visite mediche e specialistiche, farmaci prescritti e dispositivi medici (siringhe, termometri, protesi acustiche, occhiali, stampelle, eccetera), interventi chirurgici, terapie fisiche, psicoterapie, assistenza a persone con disabilità, cure dentistiche, trasporti sanitari… Tutte queste spese mediche possono essere detratte. Si parla di una detrazione IRPEF, che per i farmaci è pari al 19%. Per ottenere lo sgravio fiscale è sempre importante conservare le fatture o gli scontrini che documentino l’esborso.
Fino a non molto tempo fa, la corretta archiviazione e presentazione di questi documenti fiscali era addirittura necessaria: bisognava per forza conservare fatture e scontrini come prova delle spese mediche sostenute. A partire dal 2023, tuttavia, sono state introdotte alcune fondamentali semplificazioni.
Chi utilizza il modello 730 precompilato e non vi apporta modifiche non è per esempio più obbligatorio conservare e presentare tutti questi documenti di spesa. La regola vale in generale, per ogni tipo di detrazione, e quindi ha valore anche per le spese mediche e i farmaci.
In caso di integrazioni, cioè di piccole modifiche al precompilato, i controlli sono limitati ai dati modificati. Al di fuori del 730 precompilato, bisogna comunque avere cura di serbare e poi presentare gli scontrini. Per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta solo se la spesa è certificata da fattura o scontrino fiscale, ciò che comunemente si chiama “scontrino parlante”.
Scontrini per le spese mediche: come cambia la detrazione
La differenza fra fatture o scontrini per la detrazione delle spese mediche è relativa. L’importante è che il documento specifichi la natura e la quantità dei prodotti acquistati e che contenga il codice alfanumerico del farmaco e il codice fiscale del destinatario.
Come anticipato, per i farmaci, la detrazione è del 19% sulla spesa sostenuta, ma è prevista una franchigia di 129,11 euro. In pratica, un importo minimo di spesa, sotto il quale non è possibile ottenere alcuna detrazione. Nel modello 730 non precompilato la detrazione spettante va indicata all’interno del quadro E, sezione I, al rigo “E1 spese sanitarie“ del modello 730.
Altro passaggio fondamentale è capire quali sono i farmaci detraibili e in quali casi conservare la documentazione. Per i farmaci e i medicinali in genere, bisogna vedere se lo scontrino è presente una sigla che riconduca inequivocabilmente a un prodotto farmaceutico (per esempio F.co, med, eccetera). Ci deve poi essere l’AIC, il codice di autorizzazione all’immissione in commercio. Oppure devono essere presentiti la dicitura “ticket”, Sop (farmaco senza prescrizione) od OTC (automedicazione).
Oltre ai farmaci, sono detraibili anche le spese per i dispositivi medici comuni. Al contrario non è possibile detrarre i cosiddetti parafarmaci, come per esempio gli integratori alimentari. Per le prestazioni di medici generici deve essere sempre conservata la ricevuta fiscale o la fattura.