Grazie all’istituto della prescrizione è possibile evitare il pagamento dei debiti. Come funziona e quando si può utilizzare?
La prescrizione di un debito è un istituto giuridico per mezzo del quale, trascorso un determinato periodo di tempo, il pagamento non può più essere preteso dal creditore dinanzi al giudice.
Le tempistiche della prescrizione non sono sempre le stesse, ma cambiano a seconda della tipologia di credito. Di norma, la prescrizione interviene dopo 10 anni oppure dopo 5 anni per i pagamenti periodici e i debiti relativi ad atti illeciti.
Si prescrivono in 10 anni, ad esempio, gli obblighi contrattuali, ad eccezione di:
- parcelle per professionisti e pagamenti per corsi privati, che si prescrivono in 3 anni;
- provvigioni per agenti immobiliari e farmaci comprati in farmacia, che si prescrivono in 1 anno;
- pernottamenti in hotel, ostelli, affittacamere, b&b, che si prescrivono in 6 mesi.
Opera, invece, la prescrizione quinquennale per i debiti che bisogna pagare con regolarità, come le bollette (ad eccezione di quelle di luce, acqua e gas), i canoni di locazione, lo stipendio e il TFR, le rate del mutuo.
Le tasse e le imposte hanno i seguenti tempi di prescrizione:
- 10 anni, per le tasse statali, come IRPEF, IRES, IVA, imposta sulla successione, di bollo, ipotecaria, catastale;
- 5 anni, per le imposte regionali, provinciali e comunali, come IMU e TARI, i contributi previdenziali INPS e INAIL, le sanzioni amministrative, le multe stradali, le sanzioni penali e le sanzioni tributarie;
- 3 anni, per il bollo auto.
Anche le cartelle esattoriali hanno termini di prescrizione differenti a seconda del debito a cui si riferiscono.
Prescrizione dei debiti: può essere interrotta?
La prescrizione non va accertata dal giudice, ma opera in maniera automatica, in seguito al solo trascorrere del tempo.
Il decorso del termine di prescrizione, tuttavia, può essere interrotto da alcuni atti, come la richiesta di pagamento da parte del creditore, l’inizio di un’azione giudiziale oppure un pignoramento. Interrompe la prescrizione anche l’ammissione del debito da parte dello stesso debitore, sia esplicita sia tacita. In tutti questi casi, dunque, il termine decorrerà da capo.
È utile specificare che il debitore ha la facoltà di rinunciare in maniera volontaria alla prescrizione, acconsentendo al pagamento del debito anche dopo la scadenza del termine.
Come abbiamo accennato in apertura, infine, se interviene la prescrizione del debito, il creditore non può più pretenderne il saldo. Questo, però, non significa che il debito viene cancellato, ma viene meno soltanto il diritto del creditore di agire davanti al giudice.