Con la nuova legge di bilancio 2023 verranno tassate anche le mance: ecco come dichiararle e gli errori che non devi assolutamente commettere.
Con l’entrata in vigore della legge 197 del 2022, ovvero con la legge di bilancio 2023, è obbligatorio dichiarare le mance nella dichiarazione dei redditi. Il 29 agosto 2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito tutte le indicazioni da seguire attraverso la circolare 26.
Inoltre, sempre l’Agenzia ha messo a disposizione i codici tributo da utilizzare nei casi in cui il contribuente versi le imposte in maniera autonoma. Ecco le cose che devi assolutamente sapere e i passaggi che devi esattamente seguire se non vuoi brutte sorprese.
Le mance percepite devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi? Se si come? Che codici tributo vanno utilizzati quando il versamento è eseguito dal contribuente e non dal sostituto d’imposta? Queste sono i principali interrogativi che sorgono in seguito alla promulgazione della nuova legge di bilancio 2023.
Tassazione mance: ecco come funziona e cosa devi sapere
L’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per il versamento della tassa sulle mance con la risoluzione 11 del 6 febbraio 2024, nell’ipotesi in cui il versamento venga effettuato in via diretta dal contribuente e non dal sostituto d’imposta.
Il codice tributo è “1838” denominato “imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità , applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197″. L’imposta va versata con il modello F24 e va esposta nella sezione denominata “Erario”, in prossimità della colonna “importi a debito versati”. Ma chi sono i lavoratori sottoposti a tale tassazione? Vediamoli di seguito.
La nuova legge sottopone a obbligo dichiarativo i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale che percepiscono il trattamento integrativo speciale. Inoltre, è tenuto a rispettare questo obbligo anche il personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero coloro che percepiscono le classiche mance del bar. Sia che vengano elargite con denaro contante che mediante strumenti elettronici, sono sottoposte a tassazione.
Le mance così distribuite rientrano nella nozione di “erogazioni liberali” fornita dalla nuova legge di bilancio. Quindi, devono essere fatte rientrare nell’ambito del “reddito” anche le somme e i valori che non vengono corrisposti dal datore di lavoro, ma da terzi. Con la nuova legge di bilancio si stabilisce una tassazione agevolata per questo tipo di somme attraverso un’imposta sostitutiva che viene calcolata in questo modo: aliquota del 5 per cento entro il limite del 25% del reddito percepito nel corso dell’anno per le relative prestazioni di lavoro.