sL’assegno di inclusione spetta alle famiglie con basso reddito, ma la domanda da inoltrare all’INPS può essere respinta o rifiutata.
Se la domanda per l’AdI, ovvero per l’assegno di inclusione che sostituisce il reddito di cittadinanza, risulta sospesa, respinta o rifiutata, si può seguire una procedura ad hoc illustrata dall’INPS. La prima cosa da fare, tuttavia, è controllare che siano rispettati i requisiti individuati dal Dm 154/2023. Di base l’assegno va inteso come un supporto alle famiglie il cui nucleo presenti almeno un componente minore o disabile o svantaggiato, oppure con più di sessant’anni di età.
Le persone in età da lavoro (cioè dai diciotto ai cinquantanove anni) possono accedere a un altro tipo di sostegno da abbinare alla partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e alle politiche attive. Intanto l’INPS ha chiarito che cosa fare nel caso in cui la domanda per l’assegno di inclusione risulti respinta o sospesa.
Tutti i richiedenti che hanno presentato richiesta entro il 31 gennaio 2024 possono già verificare lo stato della domanda, per capire se essa è stata accolta, respinta, rifiutata o sospesa per ulteriori indagini. A molte persone è infatti capitato di notare che la propria domanda è stata respinta. Oppure si sono accorte che la domanda risulta sospesa.
Presentata la richiesta per l’assegno di inclusione, il beneficiario può controllare lo stato della propria domanda accedendo alla propria area personale INPS. Lo si fa usando le credenziali SPID o CNS, oppure la Carta di Identità Elettronica. Se la domanda risulta sospesa, vuol dire che il sistema ha riscontrato delle discordanze tra quanto dichiarato nella DSU dal nucleo familiare e i dati presenti nell’anagrafe nazionale popolazione residente.
La domanda può essere respinta se il contribuente non rispetta i requisiti previsti dalla norma. C’è anche una terzo possibile: quella della domanda in “evidenza”. Tale stato significa che la domanda ha necessità di un supplemento istruttorio, perché l’ISEE presenta omissioni o difformità dopo i controlli automatizzati effettuati dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di domanda sospesa, il richiedente non può far nulla: deve essere l’INPS ad accertare in autonomia che la richiesta rispetti i requisiti necessari. Si tratta di provare la correttezza di quanto dichiarato nella DSU. Dopo le opportune verifiche, se la domanda risulta respinta (di solito succede entro 60 giorni dalla sospensione), l’INPS fornirà al richiedente il dettaglio delle specifiche cause di respinta.
In questo caso, il richiedente potrà anche presentare una richiesta motivata di riesame. Il richiedente deve inoltrare la richiesta alla sede territoriale competente dell’INPS entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito. Quando invece la domanda risulta in “evidenza”, il richiedente può solo presentare i documenti giustificativi delle omissioni relativi all’ISEE. E questo per tentare dimostrare di essere idoneo a percepire l’assegno.
Dopo questi controlli, se non c’è ancora uniformità rispetto a quanto richiesto o parziale assenza dei requisiti, la domanda sarà revocata o deceduta. Quindi non ci potrà più essere possibilità di richiedere l’assegno di inclusione.
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