L’esenzione dal ticket sanitario è concessa per reddito e in altri casi, con le ASL che attuano controlli per verificarne la validità.
Oltre che per specifiche situazioni reddituali, i contribuenti hanno diritto all’esenzione dal ticket sanitario anche in presenza di malattie rare o croniche oppure in caso di riconoscimento di stato di invalidità (o in altre situazioni come la gravidanza o la diagnosi precoce di tumori). Rispetto ai vincoli reddituali, le ASL mettono tuttavia in atto vari controlli per valutare e comprovare la validità del diritto all’esenzione al ticket.
E cosa succede in caso di riscontro di irregolarità? Fondamentalmente, le ASL potrebbero pretendere dal contribuente il pagamento del corrispettivo economico dovuto per le prestazioni non coperte. Il ticket si paga in genere sui farmaci prescrivibili, le visite specialistiche, gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, ma anche per le prestazioni di pronto soccorso con codice bianco.
Di recente sono state condivise nuove linee guida univoche per la verifica del diritto all’esenzione del ticket sanitario per reddito. In Liguria, per esempio, la giunta comunale ha fissato nuove regole che cambieranno le modalità di avviso e di contestazione rispetto a richieste di rimborso del ticket non pagato.
Spesso l’avente diritto non è informato sul costo delle prestazioni (ogni prestazione, in ogni diversa provincia, può avere prezzi diversi e differenti agevolazioni connesse al ticket), e anche in questo senso è facile che si crei confusione. Pure per questo motivo, le linee guida rappresentano informazioni utili non solo per le ASL e i Comuni, ma anche per i contribuenti.
Qualora le ASL riscontrassero uno sfruttamento improprio dell’esenzione o il mancato pagamento del ticket per alcune prestazioni sono chiamate a trasmettere un avviso bonario, non soggetto a notifica, per comunicare tempestivamente la possibile anomalia.
A questo punto il contribuente ha il diritto di fornire chiarimenti e documentazione varia per poter dimostrare la non correttezza della segnalazione effettuata da ASL oppure che c’è già stata una regolarizzazione spontanea della posizione. Qualora l’assistito riuscisse a fornire suddetti chiarimenti, con documentazione opportuna e probatoria, il controllo può dirsi non concluso ma in via di soluzione.
In pratica, l’ASL sospende i termini per il pagamento. E lo fa fino alla comunicazione da parte dell’azienda a proposito all’accoglimento o meno della pretesa di rimborso sul ticket non versato. Se invece l’assistito non provvede nei termini indicati dall’avviso, l’ASL procederà secondo le disposizioni della legge 689/1991, cioè con un verbale di contestazione e poi con la cartella esattoriale.
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