Ecco tutto quello che bisogna sapere a proposito della guida della Agenzia delle Entrate sui controlli fiscali del 2024
In previsione dell’attuazione della riforma fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha reso pubblica, il 23 gennaio 2024, la nuova guida relativa ai controlli fiscali delle dichiarazioni per il 2024. Questa guida è stata progettata in modo intuitivo e accessibile, arricchita da una serie di infografiche esaustive. Ecco tutto quello che bisogna sapere a riguardo.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 23 gennaio 2024 la guida relativa ai controlli fiscali per il 2024, che suddivide immediatamente in tre categorie:
– Il controllo automatico, un processo automatizzato che verifica tutte le dichiarazioni presentate, liquidando imposte, contributi, premi e rimborsi in base ai dati direttamente derivabili dalle dichiarazioni e dall’Anagrafe tributaria.
– Il controllo formale, che seleziona dichiarazioni a livello centrale basandosi su criteri di analisi del rischio, verificando la coerenza tra i dati dichiarati e i documenti di supporto.
– Il controllo di merito, che implica un esame più approfondito attraverso accessi, ispezioni o verifiche dirette presso i contribuenti, tramite questionari o convocazioni presso gli uffici, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori o per avviare un dialogo con il contribuente. L’obiettivo è anche in questo caso di evitare controversie fiscali attraverso una fase di “mediazione” e dialogo tra le parti.
Qualora durante tali verifiche emerga un importo fiscale maggiore rispetto a quello dichiarato, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una comunicazione dettagliata indicante gli importi aggiuntivi da corrispondere, inclusi interessi e sanzioni. È importante notare che il legislatore, con l’introduzione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 1 del 8 gennaio 2024, ha stabilito la sospensione dell’invio di tali comunicazioni durante i periodi dal primo al 31 agosto e dal primo al 31 dicembre, salvo casi di estrema necessità e urgenza. Vediamo quali sono i criteri che regoleranno i controlli fiscali nel 2024.
Si prevede che il controllo automatico venga condotto su tutte le dichiarazioni presentate, quali il modello 730, la dichiarazione IVA e il modello dei redditi delle persone fisiche, in conformità all’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 per le imposte sui redditi e all’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972 per l’IVA.
Il controllo automatico consente di:
– Correggere errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente nella determinazione della base imponibile e nel calcolo delle imposte e dei premi.
– Correggere eventuali errori nel riportare deduzioni e detrazioni.
– Ridurre le detrazioni d’imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni.
– Ridurre i crediti d’imposta esposti in modo non corretto rispetto a quanto previsto dalla legge.
– Controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo, nonché delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
Si è specificato che il controllo formale non riguarda tutte le dichiarazioni, bensì solo quelle selezionate. Tale controllo è disciplinato dall’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973. Esso si basa sulla discrepanza tra i dati indicati nella dichiarazione e quelli presenti in altri documenti in possesso dell’Agenzia delle Entrate, come fatture e modelli 770.
Il controllo formale consente di:
– Escludere parzialmente o completamente lo scomputo delle ritenute d’acconto.
– Escludere parzialmente o completamente le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti.
– Determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati riportati nelle dichiarazioni e nei documenti forniti dai contribuenti.
– Calcolare l’eventuale imposta aggiuntiva dovuta.
– Correggere gli errori materiali e di calcolo presenti nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Come vengono comunicate le irregolarità?
Le irregolarità rilevate dai controlli formali e automatici delle dichiarazioni vengono comunicate tramite:
– L’indirizzo di posta elettronica certificata, se fornito dall’utente all’Agenzia delle Entrate.
– Una raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.
– All’intermediario tramite il sistema Entratel.
Queste comunicazioni non costituiscono atti impositivi propriamente detti ma sono finalizzate a informare i contribuenti sui risultati dei controlli e consentire loro di regolarizzare la propria situazione, beneficiando di riduzioni delle sanzioni e evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione di cartelle esattoriali. Pertanto, non sono soggette a impugnazione autonoma presso le Corti di giustizia tributaria. Eventuali avvisi di accertamento successivi potranno essere contestati.
Se il contribuente concorda con l’errore, può procedere al pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni. Nel caso di controllo automatico, la regolarizzazione avviene mediante il versamento dell’imposta aggiuntiva, degli interessi e delle sanzioni, ma quest’ultima è ridotta a un terzo rispetto alla sanzione standard. Per i controlli formali, la sanzione è invece ridotta a 2/3 dell’importo regolarmente applicato.
Nel caso in cui l’errore emerga durante il controllo di dichiarazioni relative a somme soggette a tassazione separata, non sono applicabili interessi e sanzioni. Se la comunicazione viene inviata all’intermediario, il termine di 30 giorni per la regolarizzazione viene esteso a 90 giorni.
Se il contribuente ritiene errate le determinazioni dell’Agenzia delle Entrate, può rivolgersi a uno degli uffici territoriali previa prenotazione, al fine di fornire chiarimenti e documenti.
Infine, è disponibile il canale Civis, accessibile tramite Spid, Cie o Cns, dove l’Agenzia può prendere in considerazione le obiezioni e procedere alla rideterminazione degli importi.
Il manuale dell’Agenzia delle Entrate sui controlli fiscali del 2024 include la possibilità di richiedere la rateizzazione degli importi derivanti dai controlli automatici e formali. È possibile ottenere un piano di rateizzazione con un massimo di 20 rate trimestrali. La prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, mentre le rate successive devono essere pagate entro l’ultimo giorno di ogni trimestre. Sui pagamenti successivi sono applicati interessi al tasso annuo del 3,5%, e i versamenti devono essere effettuati tramite il modello F24.
– La prima rata non viene pagata entro 37 giorni (30 giorni iniziali più 7 giorni per il “lieve inadempimento”). Questo termine si estende a 97 giorni se la comunicazione è destinata all’intermediario.
– Viene effettuato un versamento insufficiente di una qualsiasi rata, superiore al 3% o, comunque, a 10.000 euro.
– Una rata diversa dalla prima non viene pagata entro la scadenza della rata successiva.
– L’ultima rata non viene saldata entro 90 giorni dalla scadenza.
In caso di decadimento dalla rateizzazione, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni vengono iscritti a ruolo. È importante ricordare che l’iscrizione a ruolo costituisce titolo esecutivo.
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