Secondo la Cassazione, per ottenere un rimborso dal Fisco il contribuente è sempre chiamato a dimostrare di averne diritto: ecco come si fa.
I rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate possono essere erogati solo dopo il riconoscimento ufficiale della validità del diritto del contribuente e in base agli esami svolti dall’ufficio territoriale di competenza. Se tale diritto è dimostrato, può avvenire poi il pagamento mediante un bonifico sul conto corrente, bancario o postale. Cioè sul conto indicato dall’interessato alla stessa Agenzia.
Spetta però sempre al contribuente dimostrare di aver diritto a tale rimborso fiscale, lo ha ribadito la Corte di Cassazione. Di fronte a una controversia fiscale o a un processo tributario, il contribuente deve necessariamente assumersi l’onere probatorio inerente il diritto al rimborso.
In termini giuridici si parla di onere della prova, una fattispecie che spetta a chi impugna il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso. La Corte di Cassazione ha confermato che non è possibile procedere altrimenti con l’ordinanza n. 27845 del 3 ottobre 2023.
Tale ordinanza spiega come l’Amministrazione finanziaria non è vincolata a produrre una specifica motivazione di rigetto. E ciò significa che se il contribuente non dimostra il suo diritto al rimborso, il Fisco non deve preoccuparsi di risarcire in caso di errori.
In pratica la Cassazione ha confermato che il contribuente ha l’onere di allegare e provare i fatti presentati a sostegno della domanda di rimborso. Al contrario, le eventuali difese del Fisco, in caso di rifiuto, non sono mai soggette ad alcuna preclusione processuale.
Tale ordinanza non fa altro che confermare che nel processo tributario vige l’onere dimostrativo solo per il contribuente. Ciò vale soprattutto nelle controversie sul silenzio-rifiuto relativo a un’istanza di rimborso, dove i contribuenti devono preoccuparsi di dimostrare la non sussistenza delle ipotesi che hanno motivato il rifiuto.
Per tutte le richieste di rimborso di imposte dirette o IVA (se non sono state già effettuate nella dichiarazione o nel modello TR) o di altre imposte indirette, bisogna fare una comunicazione all’Agenzia delle entrate tramite Pec o e-mail, attraverso i servizi telematici oppure presentate allo sportello.
Alla richiesta effettuata per via telematica deve essere sempre allegata l’eventuale documentazione a supporto e, in ogni caso, la copia del documento di identità in corso di validità. L’istanza va redatta su carta semplice e deve obbligatoriamente indicare l’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, le informazioni anagrafiche del contribuente, una breve descrizione dei fatti e ovviamente l’ammontare del relativo importo.
I contribuenti che hanno per esempio versato più imposte del dovuto possono dunque ottenere rimborso anche con una istanza (la nota istanza di rimborso), ma solo dopo aver dimostrato all’Agenzia di aver pagato più del giusto. Gli oneri probatori gravano in ogni caso sempre e solo sul contribuente.
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