Chi ha una o più cartelle esattoriali a carico dovrebbe sapere che esiste anche la possibilità dell’annullamento in autotutela. Ecco come funziona.
A molti di noi è capitato di ricevere da un ente pubblico una cartella esattoriale regolarmente pagata. In questi casi ci si deve immediatamente rivolgere all’ufficio competente per richiederne l’annullamento. E a quel punto cosa succede? Esistono tempistiche e regole certe riguardo all’esecuzione della pratica e alla verifica della propria situazione di regolarità con il fisco? Di seguito la risposta.
Come noto, la macchina burocratica – e segnatamente quella del Fisco – non guarda in faccia a nessuno. Le cartelle esattoriali non pagate vanno avanti, con il rischio per il contribuente incriminato di patire conseguenze anche gravi dal punto di vista economico-patrimoniale, quali pignoramenti, ipoteche, e così via. Vediamo come procedere al controllo della propria posizione per dormire sonni tranquilli.
Se e quando il contribuente ritiene di non dover pagare una cartella esattoriale, perché il versamento è stato già eseguito o per altre ragioni, è necessario che presenti un’istanza di autotutela. Il documento va inviato (anche tramite pec) all’ufficio competente in modo che chi di dovere corregga l’errore.
In particolare, l’autotutela è ammessa nei casi di errori di persona, logici o di calcolo, o relativi al presupposto dell’imposta, alla doppia imposizione, alla mancata considerazione dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi. Una volta annullato il debito, l’ente invierà all’Agenzia delle Entrate lo sgravio.
In alcuni casi è possibile richiedere la sospensione della cartella, in vista del successivo annullamento. Su questo punto è tra l’altro intervenuta la riforma fiscale, rendendo in determinate circostanze l’autotutela obbligatoria. L’articolo 1 dello Statuto del contribuente, come modificato dalla Riforma fiscale sull’autotutela, prevede infatti che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possano stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
Infine, il contribuente può verificare direttamente se la cartella è stata annullata o meno accedendo alla propria area riservata del portare dell’Agenzia delle Entrate e scegliendo l’apposita funzione: l’avvenuto sgravio è indicato con il simbolo dell’euro seguito da un “SI”.
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