I lavoratori che prestano servizio durante le domeniche e i giorni festivi hanno diritto ad un peculiare trattamento economico. Ecco quale.
In alcuni casi, il datore può chiedere ai dipendenti di lavorare di domenica, durante i giorni festivi nazionali (quelli evidenziati in rosso sul calendario, come Natale, Capodanno, Festa dei Lavoratori, Ferragosto, Ognissanti) oppure durante il giorno in onore del Santo Patrono del luogo di lavoro.
In questi casi, ai lavoratori spetta una maggiorazione sulla retribuzione, ai sensi dell’art. 2109 del codice civile.
L’ammontare esatto della cifra spettante viene stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria oppure dal contratto stipulato con il datore di lavoro.
Nel dettaglio, per i giorni festivi che cadono in un giorno infrasettimanale si seguono le seguenti regole:
- per gli impiegati e gli operai retribuiti in maniera fissa, la retribuzione è già ricompresa in quella ordinaria;
- per i lavoratori pagati a ore, viene presa in considerazione la retribuzione oraria standard.
Se, invece, la festività capita di domenica:
- per gli impiegati e gli operai retribuiti in maniera fissa, spetta un giorno in più di stipendio;
- per i lavoratori pagati a ore, la paga per il lavoro festivo è calcolata sulla base del rapporto di 6 ore e 40 minuti (relativo a un orario settimanale di 40 ore per 6 giorni).
Cosa succede se il dipendente rifiuta il lavoro festivo?
Lo svolgimento del lavoro festivo non può essere imposto, perché, come ha specificato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16592 del 2015, ha stabilito che tutti i dipendenti hanno diritto al riposo durante i giorni di festa.
Per questo motivo, non possono essere sottoposti a sanzioni nel caso di rifiuto a lavorare.
Tale principio, tuttavia, conosce due eccezioni:
- il datore e il dipendente possono aver stipulato un accordo privato, con il quale si legittima l’apertura di negozi o attività durante le feste;
- alcune categorie di lavoratori sono obbligate allo svolgimento del lavoro festivo. Si tratta di medici, infermieri, appartenenti alle forze dell’ordine. In tali ipotesi, infatti, deve essere garantita la continuità del servizio.
Festività soppresse: quali sono e come vengono retribuite?
Oltre ai giorni festivi nazionali, esistono anche le cd. festività soppresse, ossia giorni che in precedenza costituivano festività ma che, poi, non sono più stati considerati tali. Si tratta di:
- San Giuseppe, 19 marzo;
- il Corpus Domini e l’Ascensione;
- il giorno dei Santi Pietro e Paolo, 29 giugno;
- la Festa delle Forze Armate, 4 novembre.
A differenza delle altre festività, questi giorni non danno diritto ad una maggiorazione sulla retribuzione ma a ore aggiuntive di permesso, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi di settore.