Un immobile in via di pignoramento o pignorato può essere dato in affitto? E che cosa succede dopo? Tutte le risposte
Il pignoramento di un immobile fa seguito all’epilogo di una specifica procedura di riscossione, negativo dal punto di vista della ricezione degli importi previsti. Si procede in tal modo a rivalersi sull’immobile del debitore, sempre sulla base di quanto previsto dalla legge, al fine di ottenere il corrispettivo previsto.
Ma quando un’abitazione verrà presto pignorata c’è chi pensa di metterla in affitto allo scopo di scoraggiarne in tal modo la vendita oppure pensando che procedendo in questo modo non sarà possibile effettuare il pignoramento. O, ancora, allo scopo di produrre una fonte di guadagni da impiegare per provare poi a saldare il debito. Ma è possibile farlo oppure no?
Quando si decide di mettere in affitto un immobile in fase di pignoramento è essenziale anzitutto sapere che se da un lato vi è effettivamente la possibilità di farlo, dall’altro è essenziale conoscere tutta una serie di informazioni delle quali tener conto per evitare conseguenze negative. Di base bisogna iniziare subito col dire che la locazione di un’abitazione non può impedire che un pignoramento venga portato a termine e pertanto non può essere considerata una forma di tutela. La procedura, inoltre, coinvolge tre distinte parti che sono, oltre al proprietario, ovvero debitore e locatore dell’immobile, l’inquilino in affitto ed il creditore che ha avviato la procedura di pignoramento.
Spesso in questo caso è la banca ad innescarla a seguito del mancato pagamento del mutuo ma anche un privato cittadino potrebbe procedere in tal senso. Non è assolutamente possibile mettere in affitto un appartamento dopo la ricezione della notifica dell’atto di pignoramento ovvero quando il provvedimento del giudice è scattato; questo perché il debitore a quel punto avrà già perso il diritto di amministrare il bene.
Ma non tutti è perduto perché come previsto dall’art. 560 del Codice di procedura civile, l’immobile pignorato potrà essere affittato con l’autorizzazione del giudice esecutivo. Ed i canoni verranno versati al creditore. Invece un contrario di affitto stipulato prima del pignoramento resterà efficace. Creditore ed acquirente non potranno sfrattare l’inquilino. Ma qualora il contratto sia concluso nel momento in cui è iniziata l’azione creditizia sarà possibile per il creditore chiedere al giudice la revoca dello stesso.
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