I bonus dedicati alla prima casa possono in alcune circostanze essere sfruttati anche per la seconda, ecco come.
L’applicazione dell’agevolazione fiscale per la prima casa consiste nel godimento di un’imposta di registro pari al 2% (invece che al 9%) del valore dell’immobile. Poi in un’imposta ipotecaria e un’imposta catastale scontate a 50 euro. E ancora: imposta di registro, ipotecaria e catastale, pari a 200 euro ciascuna. Infine si ottiene anche l’IVA al 4%, invece che al 10%. Tale bonus dedicato all’acquisto della prima casa non è automatico…
Affinché l’agevolazione sia valida è necessario che siano soddisfatti tutti i requisiti dettati dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986. La casa non deve essere di lusso, deve sorgere nel comune di residenza del richiedente e il compratore deve essere il proprietario esclusivo.
Un altro limite importante impone che lo stesso acquirente non sia titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione. Ma cosa succede se un soggetto acquista un immobile sfruttando il bonus prima casa e successivamente ne acquista un altro confinante con conseguente accorpamento dei due immobili? L’agevolazione vale anche per il secondo immobile accorpato al primo?
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 31/E del 2010, ha chiarito che i benefici garantiti per la prima casa sono riconosciuti anche in questo caso. Quindi ecco un’opportunità in cui il bonus prima casa vale anche per una seconda. Ovviamente, ciò ha senso solo nell’ipotesi dell’acquisto di un alloggio da accorpare a quello contiguo, già di proprietà, in modo da costituire un’unica unità abitativa.
Bonus prima casa esteso anche a una seconda casa: ecco quando è possibile
In linea generale, dunque, non si perde l’agevolazione fiscale dedicata alla prima casa nell’eventualità dell’acquisto di un fabbricato confinante da accorpare all’altro fabbricato già acquistato con i benefici.
Un caso particolare è quello in cui un soggetto acquisti una casa con l’agevolazione e successivamente acquista una casa contigua a questa procedendo all’accorpamento dei due immobili. In tale ipotesi, ci si chiede se su questo secondo acquisto il contribuente possa avere nuovamente l’agevolazione nonostante sia già proprietario della casa già acquistata in precedenza con gli stessi benefici.
Quindi nel caso specifico di un immobile acquistato con bonus prima casa cui segue l’acquisto di altra casa confinante è possibile ottenere nuovamente i benefici su questa seconda casa purché si proceda all’accorpamento con la prima.