Con il nuovo decreto legge, sono state fatte delle grandi modifiche ai bonus per i lavori in casa, eccoli di seguito.
All’interno del nuovo decreto legge che ha ricevuto la sua approvazione alcuni giorni fa, il governo ha modificato una disciplina riguardo alla detrazione fiscale del 75% per abbattere le barriere architettoniche. Vi sono alcune misure che in teoria avrebbero dovuto avere il compito di risolvere i problemi di coloro che hanno dato inizio ad un intervento di superbonus ma che sono rimasti intrappolati nel problema del blocco della cessione del credito.
Un provvedimento d’urgenza che non sembra proteggere i cantieri già avviati ma che stabilisce solo una “sanatoria” per i SAL portati a termine entro la fine dell’ anno e che non saranno in grado di terminare i lavori.
Una sorta di contentino che mette a disposizione una deroga per rispettare il requisito di migliorare di due classi energetiche nel momento in cui non si riescono a portare a termine i lavori. Infatti nel decreto legge si stabilisce che i SAL per cui non si sfruttano le opzioni alternative “non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020″.
Molto più importante invece sono le modifiche fatte alla detrazione fiscale del 75%, ossia sul bonus barriere architettoniche. Quindi possono accedere al bonus Al 75%, solo coloro che hanno intenzione di eliminare le barriere architettoniche con oggetto soltanto piattaforme elevatrici, servoscala, ascensori, rampe e scale. Non vi saranno più i bonus per i serramenti né tantomeno per gli interventi di automatizzazione sia su edifici che su singole unità immobiliari.
Ha subìto una modifica anche l’articolo 2 comma 1-bis del decreto cessioni in cui si va a prevedere che lo stop al meccanismo della cessione del credito non viene applicato al bonus a 75% per eliminare le barriere. Ciò vuol dire che ogni contratto assicurato fino ad oggi e che prevedevano intervento in questo anno con lo sconto in fattura, diventeranno documenti nulli.
In ogni caso però sono previste due eccezioni. La prima riguardo alle spese sostenute per gli interventi per cui nella data precedente a quella è entrata in vigore:
La seconda invece interessa le spese sostenute dopo il 31 dicembre del 2023 da parte di:
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