Il contribuente che aderisce al regime forfettario può usufruire dell’Art bonus? Ecco quel che molte partite Iva non sanno.
L’Art bonus è stato introdotto dal DL 83/2014 per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Si tratta di un credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate in denaro da persone fisiche (nel limite del 15% del reddito imponibile), enti non commerciali (sempre nel limite del 15% del reddito imponibile) e soggetti titolari di reddito d’impresa (nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui). E le partite Iva in regime forfettario, tradizionalmente escluse dalle detrazioni fiscali appunto perché le loro spese vengono calcolate “a forfait“?
Innanzi tutto va precisato che l’Art bonus è riconosciuto anche con riferimento alle somme versate dagli associati di un’associazione culturale, senza fini di lucro, che abbia quale oggetto della propria attività il miglioramento della condizione del patrimonio culturale e storico-artistico del territorio di competenza, purché le stesse abbiano il carattere di liberalità. Di recente, poi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche se e come le partite Iva in regime forfettario possono sfruttare questa opportunità.
L’opportunità del Bonus cultura per le partite Iva con regime forfettario
Quel che molti (anche tra gli addetti ai lavori) non sanno è che anche coloro che hanno scelto il regime dei forfettari rientrano tra i soggetti destinatari dell’Art bonus, ovvero del credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Non è infatti stata prevista dalla norma un’esplicita esclusione per questi soggetti.
Di conseguenza, il credito d’imposta previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 83/2014, pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate in denaro, spetta anche ai professionisti e agli imprenditori che applicano il regime forfettario ai sensi dell’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014. Idem per gli imprenditori e le imprese agricole, compresi coloro che producono reddito d’impresa, non essendo prevista nella norma alcuna limitazione in questo senso.
Resta invece escluso dalle agevolazioni legate all’Art bonus chi effettua una liberalità a un trust nel caso in cui quest’ultimo non amministri direttamente beni del patrimonio culturale pubblico, bensì operi da “intermediario” tra i donatori e il beneficiario finale, che resta unico proprietario dei beni culturali che si intende valorizzare proprio attraverso l’attività del trust.