Sugli avvisi di pagamento entra in vigore la doppia notifica: ecco cosa fare per annullare un atto impositivo per vizio di forma.
Presto entrerà in vigore il D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023, in cui sono contenute importanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente. Tra le novità più interessanti si riscontra l’obbligo del contraddittorio, secondo cui gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Inoltre è prevista l’introduzione di nuove norme in tema di annullabilità degli atti, nullità e vizi di notificazione.
I contribuenti sono interessati soprattutto alle modifiche sul procedimento di annullabilità di una cartella esattoriale per vizi di notifica. Finora, il contribuente che riscontra un problema oggettivo, un errore o una mancanza di chiarezza nella notifica di un atto impositivo ha potuto impugnare l’atto stesso.
Dopo la notifica di una cartella di pagamento è sempre importante verificare se l’atto è impugnabile per motivi sostanziali o formali. Di norma poi sorge il problema dell’interlocutore a cui presentare il ricorso. Tale ricorso va fatto contro l’agente della riscossione o contro l’ente impositore?
Con il nuovo art. 7-sexies dello Statuto cambia molto sull’argomento dei vizi delle notificazioni. Secondo il testo dell’articolo è ancora da considerarsi “inesistente” la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei elementi essenziali. Cioè effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario oppure estinti.
Inoltre, sempre secondo il nuovo articolo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto. A patto però che l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento. L’inesistenza della notificazione di un atto ne comporta l’inefficacia.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, gli effetti della notificazione, compresi anche quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi (inclusi i coobbligati).
Un’altra novità importante riguardo al ricorso è che quest’azione di tutela per annullare un atto impositivo deve ora essere notificata due volte. Prima all’ente impositore e poi anche all’Agenzia delle Entrate. Ci vuole dunque la doppia notifica.
In parole povere se bisogna presentare il ricorso contro l’agente della riscossione o contro l’ente impositore, in ogni caso bisogna anche notificare il ricorso all’Agenzia delle Entrate.
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