L’INPS ha fornito importanti chiarimenti su come si ripartisce l’assegno unico universale tra i genitori: tre sono le via principali.
Per l’assegno unico è fondamentale fare attenzione alle modalità di ripartizione dell’aiuto. L’assegno unico permette infatti di scegliere se a riceverlo sarà in misura intera il richiedente o se il sostegno economico deve essere ripartito in pari misura a entrambi i genitori.
Fondamentalmente, in sede di presentazione della domanda, il genitore richiedente può scegliere tra tre diverse opzioni. Non è detto, infatti, che vi sia accordo fra i genitori riguardo alla gestione della somma concessa dallo Stato per i figli a carico.
In questo senso è utile sapere che l’INPS prevede tre vie specifiche di ripartizione. Quando non c’è disaccordo fra le parti, in accordo tacito o esplicito con l’altro genitore, il richiedente può ottenere che l’intero importo dell’assegno gli sia corrisposto in qualità di richiedente. E in questo caso non c’è bisogno di un accordo formale.
In alternativa, il richiedente può volere che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori. In tal caso è necessario che chi richieda il sostegno dichiari di essere stato autorizzato dall’altro genitore a indicare la modalità di pagamento della sua quota.
Ecco come si ripartisce l’assegno unico e universale tra i genitori
Infine è possibile richiedere che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori, e che in mancanza di accordo il richiedente indicherà solo le modalità di pagamento per la propria quota di assegno. Ed è ciò che accade quando non c’è un accordo tra le parti.
La prima modalità, che non prevede ripartizione, può essere seguita sia da genitori sposati che da quelli divorziati o separati, a patto ovviamente siano d’accordo tra di loro che l’importo venga erogato solo al genitore richiedente. In alternativa, il pagamento è ripartito in egual misura fra le parti, ma attraverso due vie separate. La prima caratterizzata da un netto 50 e 50%. E la seconda in cui il richiedente indica solo la propria, parziale modalità di pagamento.
La regola generale vuole che in caso di affido esclusivo del minore a uno solo dei due genitori l’assegno vada invece al 100% al genitore affidatario. Invece, in caso di affido congiunto, invece, l’assegno unico si ripartisce in misura del 50% per ciascuno.
E resta tacito che il secondo genitore anche se non ha presentato la domanda possa in ogni caso andare a modificare le modalità di ripartizione dell’assegno.