L’assegno di mantenimento da ricalcolare in base ai tempi di permanenza ed ecco che rivoluzione avviene senza precedenti.
Nel quantificare l’ammontare dell’assegno di mantenimento dovuto al genitore non collocatario per il mantenimento del figlio vanno osservate una serie di cose, adesso si aggiunge anche il tempo di permanenza: ecco come cambia tutto.
L’assegno di mantenimento che il genitore più forte economicamente deve mensilmente a quello più debole, viene quantificato in base a un serie di fattori. Vige su tutti quello della proporzionalità che riguarda i redditi dei genitori, le esigenze del figlio e il tenore di vita da lui mantenuto durante il matrimonio. A questi però se ne aggiunge un altro: si tratta del tempo di permanenza che cambia tutto.
Il mantenimento dei figli al termine del matrimonio rimane un obbligo per entrambi i genitori. L’obbligo di mantenimento trova fonti nella Costituzione e nel Codice Civile, in particolare l’articolo 316 parla di proporzionalità in base a una serie di fattori.
La finalità dell’assegno di mantenimento è quella di tutelare il minore. Questo deve essere versato al genitore non autosufficiente economicamente, mensilmente e in tempi certi. Ma c’è una rivoluzione nel quantificare l’importo che riguarda la permanenza: vediamo di cosa si tratta. Ai fini di determinare nel modo più giusto il tutto il giudice prende in considerazione anche il luogo di permanenza presso il genitore non collocatario, ma anche il tempo.
Il giudice può infatti stabile che l’importo venga ridotto se il figlio passa un tempo prolungato presso l’altro genitore. Il figlio rimane collocato presso il genitore obbligato, che continua a corrispondere l’assegno di mantenimento, ma con un importo minore. Questo accade sempre perché ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento, salvo diversi accordi, i genitori devono provvedere al mantenimento in modo uguale.
C’è da considerare che l’assegno di mantenimento ai figli non è da considerare per sempre, ma cessa con il raggiungimento dell’indipendenza economica. Per questa ragione il giudice deve valutare caso per caso le circostanze che legittimano la permanenza dell’obbligo. Soprattutto quello che cambia con il tempo di permanenza è la possibilità del genitore non collocatario di avere più considerazione. Molto spesso infatti il coniuge più debole resta in casa e non deve pagare ilc anone d’affitto in quanto magari l’immobile risulta di proprietà.
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