Per quanto tempo viene erogato l’assegno di accompagnamento? Si ha diritto alla tredicesima e alla quattordicesima? Scopriamolo.
L’assegno di accompagnamento è una prestazione versata a favore di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 100% e che versano in determinate condizioni di bisogno.
Per usufruire della misura, sono, infatti, necessari i seguenti requisiti:
- invalidità totale e permanente;
- incapacità di deambulare autonomamente e necessità costante di un accompagnatore;
- incapacità di svolgere le normali azioni quotidiane senza assistenza continua;
- residenza stabile in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria oppure possesso di un valido permesso di soggiorno da almeno un anno.
La legge non prevede il possesso di un determinato requisito reddituale e l’importo dell’assegno, per il 2023, ammonta a 527,16 euro.
Il sussidio è versato per 12 mensilità e, dunque, non si ha diritto né alla tredicesima né alla quattordicesima.
Attenzione, però, perché la prestazione può essere sospesa nell’ipotesi in cui il titolare venga ricoverato a tempo pieno, per un periodo superiore a 29 giorni, presso una struttura sanitaria pubblica o privata, con retta a carico dello Stato.
Domanda e Dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento: come si presentano?
La domanda per il riconoscimento dell’assegno di accompagnamento può essere presentata:
- telematicamente, tramite il sito dell’INPS, accedendo con le credenziali digitali SPID, CIE o CNS;
- rivolgendosi ad un CAF/ Patronato oppure ad un’Associazione di categoria.
La procedura parte dal rilascio, da parte del proprio medico curante, del cd. certificato medico introduttivo e dalla sua trasmissione telematica all’INPS.
Successivamente, si deve presentare la domanda per il sussidio, entro 90 giorni dall’inoltro del certificato introduttivo.
Ricevuta la richiesta, l’INPS, entro 30 giorni, provvede alla convocazione a visita di controllo dell’interessato, dinanzi ad una Commissione medica. A tal fine, l’Istituto invia una raccomandata A/R oppure una PEC, indicante la data, il luogo e l’orario dell’accertamento.
All’esito della visita, la Commissione medica rilascia il verbale, nel quale specifica se si ha diritto all’indennità di accompagnamento. Sarà necessario il riconoscimento del 100% di invalidità civile e la dicitura “impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita propri dell’età“.
Tutti i percettori del sussidio sono, infine, obbligati a inviare la Dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento, affinché vengano verificati i requisiti richiesti dalla normativa. Bisogna compilare e inoltrare il cd. Modello ICRIC.
La Legge n. 18/1980 sancisce il divieto di erogazione dell’assegno nel caso in cui l’invalido sia ricoverato presso una struttura a spese dello Stato. La Dichiarazione, dunque, serve all’INPS a capire se deve essere versata o meno l’indennità.