È tempo di cambiamenti nel mondo dell’edilizia: il nuovo condono edilizio è finalmente qui, offrendo un’opportunità unica!
Se avete mai sentito parlare dell’incubo delle costruzioni senza permesso, probabilmente sapete che l’unico risultato certo è la demolizione. È una situazione che nessuno vuole affrontare: tutto il lavoro, gli sforzi, il denaro investito… vanificati in un istante. Ma c’è una luce in fondo al tunnel, un’opportunità che potrebbe salvare l’immobile dalla sua tragica fine: si chiama “accertamento di conformità”.
Questa procedura, prevista dall’art. 36 del Testo Unico sull’Edilizia, offre una possibilità di redenzione per gli edifici costruiti senza rispettare le regole, purché si conformino alla normativa urbanistica ed edilizia attuale. È come dare una seconda chance, ma con delle regole ben precise da seguire: dovete dimostrare di essere in regola sia al momento della costruzione abusiva che al momento della richiesta di sanatoria.
Ma questa non è la prima volta che si affronta questa questione. Già nel lontano 1985, con la famigerata Legge n. 47, si è tentato di porre rimedio a questa situazione. Conoscere la storia di queste leggi può gettare luce sulle attuali normative e renderci consapevoli delle possibilità a nostra disposizione. Il primo condono edilizio, come veniva chiamato, ha offerto una via d’uscita per molte costruzioni abusive.
Esisteva una sanatoria ordinaria, per quegli interventi che rispettavano le regole essenziali, e una straordinaria, per casi più complessi o privi della “doppia conformità“. Il condono ha rappresentato un’opportunità per regolarizzare situazioni altrimenti irrimediabili.
Il secondo e il terzo condono edilizio
Dopo il primo giro di “pardon” per gli abusi edilizi, il legislatore ha deciso di aprire altre due finestre temporali, ma questa volta con regole più ferree e precise. Il secondo condono sancito dall’art. 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, limita le possibilità di ottenere il perdono per opere abusive al periodo fino al 31 dicembre 1993. Se l’opera non ha ampliato il volume della costruzione originaria oltre il 30% o più di 750 metri cubi, allora potrebbe rientrare nei criteri per la sanatoria.
Ma occhio, perché ci sono restrizioni anche per le nuove costruzioni: se non superano i 750 metri cubi per richiesta di titolo edilizio in sanatoria, e complessivamente non vanno oltre i 3.000 metri cubi, allora si potrebbe discutere. Il terzo round, disciplinato dall’art. 32, comma 25 della Legge 24 novembre 2003, n. 326, è ancora più restrittivo. Solo le opere ultimate entro il 31 marzo 2003, che non abbiano ampliato il volume originario della costruzione oltre il 30% o più di 750 metri cubi, possono sperare in una forma di clemenza edilizia. Anche qui, per le nuove costruzioni residenziali, si applicano limiti rigorosi.
Ma qual è la differenza tra il condono edilizio e un semplice controllo di conformità? Bene, mentre il controllo di conformità si concentra principalmente sulle discrepanze documentali (quelli che potremmo chiamare “abusi di carta”), il condono si occupa di regolarizzare gli abusi veri e propri, quelli che influiscono sostanzialmente sulle strutture.
Tuttavia, ci sono alcuni aspetti da considerare:
- In presenza di vincoli, la valutazione spetta alle autorità preposte alla tutela del territorio.
- Senza parere positivo da parte di tali autorità, ci si trova in una zona grigia e rischiosa.
- Una sanatoria temporanea potrebbe sovraccaricare l’amministrazione pubblica di richieste irrisolvibili nel breve termine.
- Il concetto di “doppia conformità” è vecchio di 40 anni e forse non si adatta più alle esigenze attuali.